N. 148 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 novembre 2011

P.Q.M.

Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1; 2, comma 7; 4; 5; 6; 7; 13 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

149, recante 'Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42', nelle parti, nei termini e sotto i profili esposti nel presente ricorso.

Padova-Roma, addi' 18 novembre 2011

Prof. Avv. Falcon - Avv. Manzi

Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige/Autonome Region Trentino-Südtirol (cod. fiscale 80003690221), in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 15 novembre 2011 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 5537 del 15 novembre 2011 (doc. 2), rogata dalla dott.ssa Antonia Tassinari, Ufficiale rogante della Regione, dal prof. avv. Giandomenico Falcon di Padova (cod. fisc.

FLCGDM45C06L736E) e dall'avv. Luigi Manzi di Roma (cod. fisc.

MNZLGU34E15H501Y), con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale:

degli articoli 1; 2, comma 7; 4; 5; 6; 7; 13 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante 'Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42', pubblicato nella G.U. 20 settembre 2011, n. 219, per violazione:

degli articoli 4, n. 1) e n. 3); 16; 54 dello Statuto speciale;

del Titolo VI dello Statuto speciale, ed in particolare degli articoli 79, 80, 81;

degli articoli 103, 104 e 107, dello Statuto speciale;

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare articoli 2 e 4; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, in particolare articoli 16, 17 e 18; del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305; del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, in particolare articolo 8;

degli articoli 76, 100, 117 e 126 della Costituzione;

del principio di leale collaborazione, per i profili di seguito illustrati.

Fatto La legge 5 maggio 2009, n. 42, ha conferito una Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

L'articolo 1, comma 2, 1. 42/2009 stabilisce che 'alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformita' con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27'.

L'art. 15 riguarda il finanziamento delle citta' metropolitane, l'art. 22 la perequazione infrastrutturale e l'art. 27 rimette ad apposite norme di attuazione il compito di definire il concorso delle Regioni speciali 'al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di stabilita' interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario' (co. 1); inoltre, l'art. 27 prevede che 'le predette norme, per la parte di propria competenza: a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma' (co. 3).

Dunque, era chiaro e netto che i decreti legislativi attuativi della 1. 42/2009 non avrebbero dovuto rivolgersi alle Regioni speciali, salvo che per gli oggetti sopra indicati.

Cioe' stato anche confermato dall'art. 31 d. lgs. 68/2011, recante Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario: esso coerentemente dispone che 'nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano rimane ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, e degli articoli 15, 22 e 27 della citata legge n. 42 del 2009, nel rispetto dei rispettivi statuti'.

Sul piano procedurale, l'art. 2, co. 3, 1. 42/2009 stabilisce che 'gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere', e che 'in mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che e' trasmessa alle Camere'; si aggiunge che 'nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non e' stata raggiunta'. Nel comma 5 si ribadisce che 'il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali'.

A tali norme il Governo ha ritenuto di dare attuazione con il d.

lgs. 149/2011, intitolato Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

In primo luogo e' da sottolineare che l'intesa non e' stata raggiunta.

Nella relazione deliberata dal Consiglio dei ministri (doc. 3) ai sensi del succitato art. 2, co. 3, il Governo ha addotto le seguenti ragioni: 'in primo luogo, il Governo ritiene che il provvedimento sia del tutto conforme a Costituzione, oltre che ai principi e criteri direttivi della legge delega n. 42 del 2009, e che esso individui meccanismi e procedure per una piena realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla legge'; 'in secondo luogo, il Governo ha dovuto tenere conto dei tempi a disposizione per il rispetto dei termini previsti dalla legge per l'esercizio della delega, di imminente scadenza'; 'inoltre, i rappresentanti delle autonomie territoriali in Conferenza unificata non hanno ritenuto di potere sancire l'intesa, neppure subordinatamente all'accoglimento di alcune modificazioni significative per le quali il Governo aveva prospettato ampia disponibilita''.

Sin d'ora e' agevole rilevare la mancanza di reali 'specifiche motivazioni' e l'assoluta genericita' delle ragioni addotte, anche considerando il fatto che neppure il verbale della seduta del 18 maggio 2011 (doc. 4) spiega perche' il Governo ritenga infondati i rilievi sollevati dagli enti territoriali ne' indica le modifiche che esso sarebbe stato disposto ad apportare (peraltro, tale disponibilita' non risulta dal verbale del 18.5.2011, ove si accenna solo, genericamente, ad una 'disponibilita'... a proseguire il confronto con le Regioni e gli Enti locali nell'ulteriore iter del provvedimento in esame').

L'art. 1 d. lgs. 149/2011 regola la Relazione di fine legislatura regionale, stabilendo che, 'al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unita' economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Regioni sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura' (co. 1), e disciplinando nei commi successivi, in modo dettagliato, il contenuto e la relativa procedura.

L'art. 2 si intitola Responsabilita' politica del presidente della giunta regionale. Esso prevede, al comma 7, che, 'con riguardo a settori ed attivita' regionali diversi dalla sanita', ove una regione dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonche' dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio, non provveda alla attuazione dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Presidente della Giunta regionale e' nominato commissario ad acta ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 131 del 2003, per l'esercizio dei poteri sostitutivi'.

L'art. 4 regola la Relazione di fine mandato provinciale e comunale, stabilendo che, 'al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unita' economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato' (co. 1), e disciplinando nei commi successivi, in modo dettagliato, il contenuto e la relativa procedura.

L'art. 5 dispone che 'il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato puo' attivare verifiche sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario...'. L'art. 6, intitolato Responsabilita' politica del presidente di provincia e del sindaco, prevede, fra l'altro, sanzioni di ineleggibilita' e di inidoneita' a coprire diversi incarichi a carico degli 'amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario',

L'art. 7 prevede, fra l'altro, sanzioni a carico delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali in caso di 'mancato rispetto del patto di stabilita' interno'.

L'art. 13, infine, detta Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Esso stabilisce che 'la decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformita' con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della...

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