N. 146 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 novembre 2011

Ricorso della Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore Claudio Burlando, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale dell'11 novembre 2011, n. 1332 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dall'avv. Barbara Baroli dell'Avvocatura regionale, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova dall'avv. prof. Franco Mastragostino di Bologna, e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio di quest'ultimo in via Confalonieri n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, in quanto convertito, con modificazioni, nella legge n. 148 del 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, con riferimento alle seguenti disposizioni:

articolo 11;

articolo 16, per violazione:

degli articoli 3, 5, 77, 97, 114, 117, 118 e 133 della Costituzione;

del principi di non discriminazione e ragionevolezza e di leale collaborazione;

nei modi e per i profili di seguito illustrati.

F a t t o Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 ha introdotto Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

Esso e' stato poi convertito, con modificazioni, nella legge n. 148 del 2011. La presente impugnazione si rivolge dunque a talune disposizioni del decreto-legge, in quanto esse sono state convertite dalla citata legge e nella forma che con essa hanno assunto.

Naturalmente la Regione Liguria e' ben consapevole delle gravi ragioni, legate alla situazione della finanza pubblica, che hanno fornito la motivazione per le diverse disposizioni del decreto.

Ritiene pero' che anche le misure restrittive debbano muoversi nel quadro delle regole costituzionali dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali, e che anzi il rispetto di tali regole sia necessario sempre, ma lo sia ancor piu' quando la loro applicazione comporta sacrifici per le comunita' territoriali coinvolte e per le persone che di esse fanno parte.

Cio' premesso, la ricorrente Regione Liguria ritiene che le disposizioni sopra indicate siano lesive della sua autonomia regionale costituzionalmente garantita, nonche' in parte dell'autonomia garantita agli enti locali della regioni, e che dunque esse risultino costituzionalmente illegittime per le seguenti ragioni;

D i r i t t o I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 11 recante 'Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocinii'. Violazione dell'art.117, quarto comma Cost. e del principio di leale collaborazione.

Dopo aver precisato che 'i tirocinii formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali, in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime', l'art. 11 dispone che 'fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocinii formativi e di orientamento non curricolari non possono avere una durata superiore e sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio'. Viene, poi, precisato che in assenza di specifiche regolamentazioni regionali, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ed il relativo regolamento di attuazione.

Con tale norma viene dettata una disciplina statale dei tirocini formativi e di orientamento non curriculari omogenea ed uniforme per tutto il territorio nazionale. Sennonche', si tratta di una materia di sicura competenza residuale regionale, qual e' quella della 'istruzione e formazione professionale' nel cui ambito la disciplina del tirocinio formativo e di orientamento pacificamente rientra.

Il legislatore statale ha ritenuto di potersi 'ritagliare' un importante spazio della materia, in virtu' del titolo competenziale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) Cost. 'determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali' che, infatti, e' evocato nella stessa rubrica dell'art.

11.

Tale qualificazione, tuttavia, e' ingannevole. Infatti, la legge statale, ben lungi dal fissare prestazioni da garantire, ne fissa invece limitazioni, impedendo alle regioni di garantire le prestazioni in termini piu' estesi. Si tratta dunque di 'limiti prestazionali' e non della determinazione di 'livelli minimi essenziali'.

La non riconducibilita' della norma alla indicata competenza statale ne comporta l'illegittimita', per difetto di competenza.

A parte cio', tali limitazioni, per quanto bene intenzionate, appaiono anche irragionevoli nella loro uniformita' per tutto il territorio nazionale, che e' invece caratterizzato da una varieta' di esigenze e situazioni che richiedono risposte diversificate, quali solo la competenza regionale puo' assicurare.

Ma, anche se l'indicato titolo di competenza potesse giustificare un intervento statale, va comunque rilevato che tale intervento non potrebbe consistere nella uniforme e rigida unilaterale determinazione uguale per tutto il territorio nazionale, ma semmai nella istituzione di una procedura di collaborazione per le singole determinazioni in sede locale.

E' fuor di dubbio, infatti, che laddove si rinvenga un 'intreccio' tra lep e competenze regionali, la condizione di legittimita' dell'intervento statale e' data dalla 'previsione di adeguate procedure di coinvolgimento delle regioni nella specificazione delle prestazioni', come la stessa Corte ha piu' volte indicato. In altri termini, quando vi e' l'intreccio delle competenze, derivante dalla sovrapposizione di interessi statali e regionali convergenti, l'ente 'minore' deve comunque essere consultato, in misura graduata in base al livello di incisione della sua competenza ed al rilievo dell'interesse di cui e' portatore, in virtu' del principio di leale collaborazione (in tal senso sent.

88/2003; 387/2007; 134/2006, che ha sanzionato l'illegittima riduzione della partecipazione regionale al livello del semplice parere, anziche' della necessaria intesa). E non par dubbio che, nello specifico, la Regione Liguria abbia interessi rilevanti nella materia della formazione.

Nessuna procedura di coinvolgimento e' contenuta nella disposizione in esame, che si limita a dettare una disciplina uniforme dell'istituto, senza prevedere fasi successive di specificazione ed attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni entro cui coinvolgere le regioni, con la conseguenza che deve esserne dichiarata l'illegittimita' per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost. e del principio di leale collaborazione.

  1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 16, recante 'Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali'.

Si premette che la Regione Liguria impugna l'art. 16 in nome proprio, ma anche su richiesta del Consiglio delle Autonomie, formulata ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che modifica l'art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e quale portatrice dei loro interessi istituzionali (cfr.

delibera n. 128 del 3 novembre 2011, allegato doc. 2).

1. Illegittimita' dell'art. 16 per violazione dell'art. 77, commi primo e secondo, Cost.

L'intero art. 16, qui impugnato, appare in primo luogo costituzionalmente illegittimo per difetto del requisito dei 'casi straordinari di necessita' e d'urgenza' richiesti dall'art. 77, commi primo e secondo, della Costituzione.

Si tratta, invero, di norme ordinamentali che incidono profondamente sullo status istituzionale dei comuni. Infatti, i commi da 1 a 16 impongono ai comuni fino a 1.000 abitanti la gestione associata ed altre modalita' vincolate per l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e la gestione di tutti i servizi, definendo altresi' minutamente l'istituzione e la composizione degli organi di una nuova forma di associazione obbligatoria denominata Unione;

mentre i commi da 17 a 21 innovano nella composizione e nell'articolazione degli organi dei comuni in genere, incidendo sulla...

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