N. 145 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 novembre 2011

P. Q. M.

Chiede che codesta ecc. ma Corte costituzionale, accogliendo il presente ricorso, voglia dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 4, 5-bis, 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), 16, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 28, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante: 'Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo', pubblicato nel testo coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011, per violazione degli articoli 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione.

Si allega:

1) copia conforme all'originale della deliberazione della Giunta regionale del Veneto 8 novembre 2011 n. 1790, di autorizzazione alla proposizione del ricorso.

Venezia - Roma, addi' 14 novembre 2011 avv. Zanon - avv. Palumbo - avv. Manzi Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 7 giugno 1993, n. 183 'Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali', dichiaro conforme all'originale il suesteso atto trasmesso a mezzo fax.

Avv. Zanon Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 7 giugno 1993, n. 183 'Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali', sottoscrivo il suesteso atto ut supra dichiarato conforme all'originale e trasmesso a mezzo fax.

Avv. Manzi

Ricorso della Regione Veneto in persona del suo Presidente pro tempore, dott. Luca Zaia, a cio' autorizzato con deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2011, n 1790 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura a margine del presente atto, dall'avv. Ezio Zanon dell'Avvocatura regionale, dall'avv. Daniela Palumbo della Direzione Affari Legislativi e dall'avv. Luigi Manzi del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma,Via Confalonieri, n.5,

Nei confronti del Presidente pro tempore del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 3, comma 4; 5-bis; 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed

e); 16, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10,11,12,13,14, 15, 16 e 28 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante: 'Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo', pubblicato, nel testo coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011, per violazione degli articoli 5, 97, 114, 117, 118, 119, 120, 123 della Costituzione Fatto In data 16 settembre 2011 e' stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 216, la legge 14 settembre 2011, n.148 di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011 n.138, in testo coordinato con il decreto-legge medesimo. Il testo normativo impugnato, rubricato 'Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo', si innesta nella complessa e variegata attivita' di produzione legislativa di fonte statale che, gia' singolarmente problematica quanto ad interpretazione e coordinamento sistematico di taglio anche costituzionalistico, nell'ultimo periodo ha subito una brusca accelerazione, certamente per effetto del contesto preoccupante offerto dall'evoluzione patologica dei meccanismi finanziari pubblici ed imprenditoriali che ha palesato evidenti distorsioni applicative e gestionali, tali da compromettere sensibilmente gli equilibri preesistenti, anche in termini di stabilita' di governo.

Orbene, seppure dettati dall'esigenza di approntare strumenti adeguati a conseguire celermente l'obiettivo di riduzione della spesa pubblica e della stabilizzazione finanziaria, fronteggiando la congiuntura estremamente sfavorevole in corso di aggravamento, le disposizioni articolate nel decreto odiernamente impugnato esprimono, in realta', contenuti di impatto irrimediabilmente confliggente con le prerogative e le attribuzioni riconosciute alle Regioni dalla Costituzione e da questa tutelate e garantite.

La posizione affermante la considerevole lesivita' della normativa in esame trova anzitutto sicura conferma nel travagliato percorso di confronto tra gli esponenti politici, svoltosi nelle sedi istituzionali, che evidenzia le ripetute occasioni nelle quali le Regioni, pur nella piena consapevolezza della necessarieta' del rigore richiesto, hanno evidenziato i profili di criticita' giuridica ed ordinamentale, oltre che costituzionale, sottesi alla manovra, prima con riferimento alla bozza di documento concernente il testo del decreto-legge e, successivamente, constatato che in fase di conversione le istanze emendative espresse erano state del tutto disattese, in relazione alla disciplina come definitivamente configurata per effetto dell'avvenuta conversione.

Diritto Poiche' le norme impugnate presentano profili di valutazione che consentono autonomia argomentativa, si ritiene di procedere partitamente per ciascuna di esse, fatti salvi i casi di evidente connessione logico giuridica che impongono una prospettazione omogenea ed unitaria.

Profili di illegittimita' dell'articolo 3, comma 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, per violazione degli articoli 5, 117 e 120 della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione.

Con riserva di piu' approfondita trattazione, la Regione Veneto rileva fin d'ora la mancata conformita' a Costituzione dell'articolo 3, comma 4 del decreto-legge de quo, come convertito, che, introducendo una disposizione attributiva allo Stato di una rilevante potesta' di intervento nell'autonomia regionale, si pone in evidente contrasto con gli articoli 5, 117 e 120 della Costituzione, nella parte in cui e' violato il principio di leale collaborazione, tutelato dalla disposizione da ultimo citata.

Innanzitutto, si reputa utile riportare la ricostruzione giuridica della materia sviluppo economico, al centro dell'intervento legislativo statale, come attualmente collocabile per effetto della dinamica evolutiva registrata in riferimento ad un contesto certamente di difficile perimetrabilita'. A seguito della nota riforma del Titolo V della Costituzione, detta materia non rientra tra quelle specificamente individuate dal comma secondo della Costituzione, relativo alle materie di competenza esclusiva dello Stato, ne' in quelle ascrivibili al terzo comma, soggette alla potesta' legislativa concorrente delle Regioni, e, pertanto, dovrebbe attenere all'ambito di competenza esclusiva regionale di cui all'articolo 117, comma quarto, della Costituzione o, comunque, assumere la configurazione di materia trasversale e, come tale, investire tutte le materie, incluse quelle di competenza regionale esclusiva o concorrente.

Codesta ecc.ma Corte costituzionale, con la sentenza n. 165 del 2007, ha gia' avuto modo di precisare i limiti delle attribuzioni statali in tema di sviluppo economico, definendo sistematicamente il contenuto della locuzione di cui si tratta, anche in rapporto a preminenti esigenze di intervento statale di carattere marcatamente finanziario. Sul punto, si riporta quanto asserito al punto 4.3 della pronuncia de qua. 'L'oggetto e la finalita' delle norme impugnate non permettono di ritenere che la relativa disciplina sia riconducibile ad una materia, lo 'sviluppo economico', che sarebbe riservata alla competenza residuale delle Regioni. La locuzione costituisce una espressione di sintesi, meramente descrittiva, che comprende e rinvia ad una pluralita' di materie. In tal senso, e' significativo che gia' il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.

59), nel delegare numerose funzioni alle Regioni, contemplava in un apposito Titolo (il II) le funzioni inerenti allo 'sviluppo economico e attivita' produttive', precisando tuttavia che allo stesso erano riconducibili una pluralita' di materie: agricoltura e foreste, artigianato, industria, energia, miniere e risorse geotermiche, ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fiere e mercati e commercio, turismo ed industria alberghiera (art. 11, comma 2).

L'art. 117 Costa contempla molteplici materie caratterizzate da una palese connessione con lo sviluppo dell'economia, le quali sono attribuite sia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, Cost.), sia a quella concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), o residuale (art. 117, quarto comma, Cost.) delle Regioni.

La finalita' avuta di mira dal legislatore statale ha dunque comportato che la disciplina recata dalle norme impugnate attiene a piu' materie, alcune senz'altro riservate alla competenza esclusiva dello Stato (la materia fiscale, nonche' quella dell'ordinamento civile, in quanto si e' regolata una peculiare figura associativa, intervenendo sulla disciplina delle modalita' di contrarre e della rappresentanza). Tuttavia, proprio in quanto le disposizioni sono dirette a realizzare una complessa manovra concernente lo sviluppo dell'economia e del sistema produttivo italiano, esse incidono anche su materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni, sia concorrente (quale la 'ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi' (cfr. ex plurimis, le sentenze n. 31 del 2005 e n. 423 del 2004), sia residuale, quali il commercio (cfr. sentenza n. 1 del 2004); l'industria, l'artigianato (cfr. sentenza n. 162 del 2005)'.

Quanto premesso consente di concludere che, se e' tuttora valevole quanto affermato nella medesima sentenza al punto 4.4 , '(...)la finalita' dell'intervento e l'individuazione dell'oggetto delle norme permettono di ritenere che ci si trovi di fronte a scelte di rilevanza nazionale, in relazione alle quali, come questa...

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