N. 143 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 - 23 novembre 2011

della regione Trentino-Alto Adige/Autonome region Trentino-Südtirol (codice fiscale n. 80003690221), in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 237 del 26 ottobre 2011 (doc.

1), rappresentata e difesa, come da procura speciale numero rep. 3028 del 4 novembre 2011 (doc. 2), rogata dall'avv. Edith Engl, ufficiale rogante della Regione, dal prof. avv. Giandomenico Falcon di Padova (codice fiscale n. FLCGDM45C06L736E) e dall'avv. Luigi Manzi di Roma (codice fiscale n. MNZLGU34E15H501Y), con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale:

dell'art. 2, comma 3, ultimo periodo, e comma 36, se ritenuti applicabili alla Regione;

dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011, per violazione:

degli articoli 4, n. 1, 25, 36 e 48 dello Statuto speciale;

del Titolo VI dello Statuto speciale, e in particolare degli articoli 69 e 79;

degli articoli 103, 104 e 107 del medesimo Statuto speciale;

delle relative norme di attuazione, tra le quali il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (in particolare, art. 2), il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (in particolare articoli 9, 10 e 10-bis), ed il decreto del Presidente della repubblica 15 luglio 1988, n. 305;

dell'art. 117, comma 6, Cost., dell'art. 119 Cost. e dell'art. 10 1. cost. n. 3/2001;

nonche' dei principi di leale collaborazione e ragionevolezza, per i profili di seguito illustrati.

Fatto Il presente ricorso riguarda due distinti ambiti delle disposizioni di cui al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148: da un lato - se ritenute applicabili alla Regione - le disposizioni dell'art. 2, comma 3, ultimo periodo, e comma 36, relative alla riserva all'erario statale delle maggiori entrate derivanti dal decreto stesso, dall'altro l'applicazione alla Regione delle disposizioni dell'art.

14, comma 1, relative ai consiglieri regionali e ad altri aspetti dell'organizzazione regionale, nei termini in cui essa e' disposta dal comma 2 dello stesso articolo.

Quanto alla riserva delle entrate all'erario, conviene in primo luogo ricordare lo speciale regime di autonomia finanziaria della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, disciplinato dal Titolo VI dello Statuto di autonomia.

In particolare, l'art. 69 stabilisce che 'sono devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso' (comma 1).

Inoltre, in base al comma 2, 'sono altresi' devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nel territorio regionale: a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni; b) i due decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione ...; c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite'.

Accanto a tale attribuzione di entrate, il Titolo VI dello Statuto regola anche altri profili dell'autonomia finanziaria della Regione: e per molti di tali profili la disciplina statutaria e' stata da poco modificata per meglio armonizzare la speciale autonomia della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con le esigenze della situazione finanziaria dello Stato italiano, anche nel quadro degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea, e per tenere conto delle esigenze di solidarieta' derivanti anche dalla attuazione del 'federalismo fiscale', quale prefigurato dalla legge di delega n. 42 del 2009.

Le modifiche hanno formato oggetto di uno specifico accordo tra lo Stato e la Regione e le Province autonome, e sono state adottate, con la procedura di cui all'art. 104 dello Statuto speciale, attraverso l'art. 2, commi da 107 a 125, della legge n. 191 del 2009.

In particolare, il comma 107, lettera h) della legge n. 191/2009 ha introdotto un nuovo testo dell'art. 79 dello Statuto, il quale ora stabilisce al comma 1 che 'la regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale' nei modi che di seguito sono elencati e descritti.

Il comma 2 dell'art. 79 aggiunge che 'le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'art. 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1'.

Il comma 3 dispone poi che, 'al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo'.

Il comma 4 ribadisce che 'le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo'.

Infine, per i rapporti con le norme statali che non siano direttamente misure di finanza pubblica, lo stesso comma 4 precisa che 'la regione e le province provvedono alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5', cioe' secondo le regole ordinarie dei rapporti tra legislazione regionale e legislazione statale.

Le previsioni del sopra citato art. 69 dello Statuto sono state completate e meglio definite dalle norme di attuazione di cui al decreto legislativo n. 268/1992. Per quanto qui rileva, l'art. 9 di tale decreto dispone che 'il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge, per finalita' diverse da quelle di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis, alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamita' naturali, e' riservato allo Stato, purche' risulti temporalmente delimitato, nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile'; si aggiunge poi che 'fuori dei casi contemplati nel presente articolo si applica quanto disposto dagli articoli 10 e 10-bis'.

L'art. 10 regola la quota variabile di cui all'art. 78 dello Statuto (ora soppressa; essa, comunque, riguardava solo le province) ed il comma 6 stabilisce che 'una quota del previsto incremento del gettito tributario, escludendo comunque gli incrementi derivanti dall'evoluzione tendenziale, spettante alle province autonome e derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonche' dagli altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalita' e non considerati ai fini della determinazione dell'accordo relativo all'esercizio finanziario precedente, da valutarsi al netto delle eventuali previsioni di riduzione di gettito conseguenti all'applicazione di norme connesse, puo' essere destinata, limitatamente agli esercizi previsti dall'accordo, al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai precedenti provvedimenti'.

A sua volta, l'art. 10-bis dispone che 'entro la data di cui al comma 2 dell'art. 10 e' altresi' definito l'accordo tra il Governo e il presidente della giunta regionale che individua: a) la quota da destinare al bilancio dello Stato del gettito tributario derivante da maggiorazioni di aliquote di tributi o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, delle spese di cui all'art. 9, qualora il predetto gettito non risulti distintamente contabilizzato nel bilancio dello Stato, ovvero temporalmente delimitato; b) l'eventuale quota delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla regione, che rimane a carico del bilancio della regione medesima, in relazione alle disposizioni di cui al comma 6 dell'art.

10, da determinarsi nei limiti del previsto incremento del gettito tributario derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica, nonche' tenuto conto della quota di cui alla lettera a)'.

Sulla base di tali premesse e regole, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige deve contestare - almeno in via cautelativa, come di seguito meglio si dira' - la legittimita' costituzionale dei commi 3 e 36 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138/2011, inserito nel Titolo I, Disposizioni per la stabilizzazione finanziaria, che detta Disposizioni in materia di entrate.

Il comma 3 riguarda le entrate derivanti da giochi pubblici.

Esso statuisce in primo luogo che 'il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ...

emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi...

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