N. 141 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 novembre 2011

Ricorso della Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale dell'11 novembre 2011, n. 2449, rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dall'Avv. Prof. Nicola Colaianni con domicilio eletto in Roma presso la Delegazione della Regione Puglia, via Barberini 36;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n.

12,

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale:

dell'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011, per violazione:

dell'art. 117, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della Costituzione;

dell'art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

dell'art. 119 della Costituzione;

dell'art. 114 della Costituzione nei modi e per i profili di seguito illustrati.

  1. Con il decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 recante 'Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo.

    Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari', poi convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, sono state adottate numerose innovazioni legislative e modifiche normative che incidono sull'assetto ordinamentale ed istituzionale di soggetti aventi piena rilevanza costituzionale, tra i quali i Comuni e le Regioni.

    In particolare, l'art. 16 nei commi da 1 a 16 prevede:

    che a decorrere dalla data fissata dal comma 9 i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti debbano esercitare obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti tramite una Unione, disciplinata dall'art. 32 del TUEL e dalle norme puntuali, e ampiamente innovative, contenute nei citati commi dell'art. 16;

    che di queste unioni possano far parte anche comuni superiori a 1000 abitanti ai quali e' data la facolta' di esercitare attraverso di esse le funzioni fondamentali o, a loro scelta, tutte le funzioni o servizi loro attribuiti, cosi' come stabilito per i comuni fino a 1000 abitanti; che a queste unioni spetta 'per conto dei comuni che ne sono membri la programmazione finanziaria e la gestione contabile con riferimento alle funzioni esercitate per mezzo dell'unione' e che 'i comuni concorrono ala predisposizione del bilancio di previsione dell'unione' soltanto 'mediante l'adozione di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione' (comma 4);

    che 'l'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4' e 'nonche' i relativi rapporti finanziaria derivanti da bilancio;

    che i comuni che fanno parte dell'unione entro quattro mesi dall'istituzione delle unione devono adeguare i loro ordinamenti alla disciplina delle unioni' (comma 7);

    che dal momento dell'istituzione dell'unione per tutti i comuni fino a mille abitanti che ne fanno parte e anche per quelli con popolazione superiore che svolgano mediante l'unione tutte le loro funzioni decadono le giunte e gli organi sono il sindaco e il consiglio e che 'ai consigli dei comuni che sono membri competono esclusivamente i poteri di indirizzo' e solo per quelli dei comuni sopra i 1000 abitanti che non esercitino tutte le funzioni tramite unione i consigli esercitano anche i poteri normativi rispetto alle funzioni residue;

    che l'unione e'...

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