N. 168 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 novembre 2011 - 2 dicembre 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 2011, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei portoghesi 12, contro la regione Lombardia, in persona del Presidente p.t., nella sede di Milano, piazza citta' di Lombardia 1, per sentir dichiarare l'illegittimita' costituzionale della l.r. Lombardia n. 16/2011, pubblicata sul BUR n. 39 del 29 settembre 2011, riguardante 'Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012' per contrasto con gli artt. 117, primo comma, 117, secondo comma, lett. s, 136 della costituzione e degli artt. 8 e 9 dello statuto della regione autonoma Trentino Alto Adige Premesso La legge, che approva il piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi), presenta diversi aspetti di illegittimita' costituzionale.

Violazione dell'art. 117, comma secondo s) Cost. - profilo formale delle modalita' di adozione dell'atto di deroga alla disciplina dell'art. 9 direttiva 2009/147/CE, fissato da legge dello Stato avente carattere di principio fondamentale.

In via preliminare, si rappresenta che la scelta dello strumento legislativo per dettare tale disciplina anziche' quella dell'atto amministrativo - trattasi di legge provvedimento - rappresenta una violazione della normativa statale di riferimento, in quanto, come anche ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 250 del 25 giugno 2008, l'esercizio delle deroghe con legge provvedimento preclude l'esercizio del potere di annullamento da parte del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 19-bis della legge n.

157/1992, 'finalizzato a garantire una uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale'.

Inoltre, nonostante le regioni abbiano una competenza in materia di autorizzazione alla approvazione del piano di cattura dei richiami vivi, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 3 della legge n.

157/1992, tale potesta' deve essere esercitata, ai sensi dell'art.

117, comma 1, della Costituzione, nel rispetto del diritto comunitario nonche' dei principi stabiliti dal legislatore statale con la normativa su richiamata, contenente gli standards minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale, secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 2, lettera s, Cost. In tale quadro l'art. 19-bis legge n. 157/1992 e' norma interposta, facente parte della serie di presidi a tutela dei requisiti minimi di tutela della fauna selvatica, che attraverso il sistema della legge provvedimento viene aggirata. Infatti, fa parte delle norme di tutela anche la norma strumentale che preveda il procedimento per applicare tali minimi uniformi, e tale e' la procedura di annullamento del piano di cattura previsto dall'art 19-bis, non applicabile in presenza di legge provvedimento. Per questo la legge deve essere dichiarata incostituzionale.

Violazione art. 117, primo comma Cost. sotto il profilo sostanziale delle condizioni della deroga ai disposti dell'art. 9 direttiva e della normativa internazionale.

In primo luogo, l'autorizzazione alla cattura delle specie indicate nell'Allegato A della legge impugnata avviene in assenza dei presupposti e delle condizioni poste dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE, configurandosi, pertanto, la chiara violazione del vincolo comunitario, di cui all'art. 117, comma 1, Cost. Infatti, la direttiva su richiamata subordina la possibilita' di autorizzare in deroga la cattura di determinate specie di uccelli in piccole quantita' alla comprovata assenza di altre soluzioni soddisfacenti, al rispetto di condizioni rigidamente controllate e all'impiego di modalita' selettive in modo che le catture vengano effettuate solo nella misura in cui siano strettamente necessarie a soddisfare le richieste del mondo venatorio. A1 contrario, leggiamo nell'allegato A, viene autorizzata la cattura di 47.000 uccelli. Quantita' che non puo' definirsi piccola ai sensi dell'art. 9 direttiva 147, cit., che viene quindi violata puntualmente dalla legge impugnata, che deve quindi essere dichiarata incostituzionale Ma vi e' di piu'. La legge impugnata costituisce esecuzione della l.r. quadro sulla cattura di uccelli da richiamo n. 3/2007, che all'art. 1, comma 3 prevede che le catture sono attuate secondo le disposizioni di cui all'all. D della l.r. n. 26/93, ed e' leggendo l'allegato D che si evince trattarsi di catture di massa con l'uso di reti, vietate dall'art. 5 D della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 ratificata con legge n.

812/78, e dall'art. 8, comma 1, direttiva 2009/147/CE e relativo all.

IV, lettera a). In particolare il...

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