N. 131 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 ottobre 2011 - 8 novembre 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.

80224030587 - n. fax 0696514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ags m2@mailcert.avvocaturastato.it) e presso la stessa domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 2010, ricorrente;

Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci n.

6, intimata;

Per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale degli artt. 3, 11 e 31 della legge della Regione Abruzzo del 23 agosto 2011, n. 34, pubblicata nel B.U.R. Abruzzo del 31 agosto 2011, n. 54, recante 'Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria', per violazione dell'art. 81, comma 4, Cost.

Fatto La Regione Abruzzo ha emanato la legge regionale n. 35 del 2011, pubblicata sul B.U.R. Abruzzo del 31 agosto 2011, n. 54, recante 'Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria'.

L'art. 3 di tale legge regionale introduce, dopo l'art. 15 della 1.r. 10 gennaio 2011, n. 1, l'art. 15-bis, rubricato 'interventi per lo sviluppo turistico dell'Aeroporto d'Abruzzo'. La novella legislativa prevede, al primo comma, che, allo scopo di valorizzare l'aeroporto d'Abruzzo, e' autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per l'anno 2011, mediante lo stanziamento di tale importo sul capitolo di spesa denominato 'Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8 novembre 2001, n. 57'.

L'art. 11 modifica i commi 1 e 2 dell'art. 15 della 1.r. n.

1/2011, recante 'Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)'. La novella legislativa prevede, al primo comma, che 'la dotazione del Fondo di cui all'art. 4, comma 5, della 1.r. 28 aprile 2000, n. 77, recante 'Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo', e' stabilita presuntivamente per l'anno 2011 in euro 4.000.000,00'.

L'art. 31 prevede poi interventi per i malati oncologici. I commi 2 e 3, in particolare, estendono ai portatori di patologie oncologiche ed ai pazienti trapiantati i sussidi previsti dall'art.

5, comma 3, 1.r. 21 aprile 1977, n. 19, per un onere valutato in € 1.500.000,00 per il corrente esercizio (2011).

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna tali disposizioni, in quanto costituzionalmente...

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