N. 135 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 - 18 novembre 2011

Ricorso della Regione Valle d'Aosta, con sede in Aosta, P.zza Deffeyes, n. 1, c.f. 80002270074, in persona del Presidente pro tempore, Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 2453 del 21 ottobre 2011, dal Prof. Avv.

Francesco Saverio Marini (c.f.

MRNFNC73D28HSO1U;PEC:francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org;

fax: 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha eletto domicilio; ricorrente;

Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi,

Piazza Colonna, 370; resistente;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante 'Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo', convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 216 del 16 settembre 2011, limitatamente agli articoli 2, commi 3 e 36, e 14, comma 2, di tale atto normativo.

Fatto 1. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante 'Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo', convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, introduce una molteplicita' di misure volte alla stabilizzazione finanziaria, anche attraverso la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica, allo sviluppo, al sostegno dell'occupazione nonche' alla riduzione dei costi degli apparati istituzionali.

  1. Il legislatore statale, in sede di conversione del decreto-legge n. 138/2011, ha espressamente previsto, attraverso l'art. 19-bis del medesimo decreto, disposizioni finali concernenti le Regioni a statuto speciale e le Province autonome finalizzate a salvaguardare le condizioni particolari di autonomia riconosciute dall'art. 116 Cost. ai medesimi enti. L'art. 19-bis dispone infatti che 'L'attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42'.

    Tale disposizione, oltre a ribadire il necessario rispetto degli statuti speciali, opera un rinvio all'art. 27 della legge-delega sul federalismo fiscale - legge n. 42/2009 - attraverso il quale sono state introdotte specifiche norme di 'coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome'. Si rende pertanto necessario soffermarsi sui contenuti dell'art. 27 della legge n. 42/2009, sottolineando altresi' che tale legge delega ha previsto all'art. 1, comma 2, proprio con riferimento alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, che a tali Enti si applicano, 'in conformita' con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27' della medesima legge delega.

  2. L'art. 27 della legge n. 42/2009 dispone, al comma 1, che le Regioni a Statuto speciale e le Provincie autonome concorrano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' previsti dalla legge n. 42/2009, 'secondo criteri e modalita' stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi [...]' . Il comma 3 del medesimo art. 27, attribuisce alle suddette norme di attuazione il compito di disciplinare 'il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma'; stabilire 'i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potesta' legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali, locali'; infine, di individuare forme di fiscalita' di sviluppo.

    L'articolo 27, comma 7, prevede, inoltre, l'istituzione, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di 'un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma', con il compito di individuare, in attuazione del principio di leale collaborazione, 'linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e per valutare la congruita' delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi' contenuti nella legge di delega n. 42 del 2009 'e con i nuovi assetti della finanza pubblica'.

  3. Cio' premesso, il decreto-legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, contiene alcune disposizioni che si pongono in evidente contrasto col richiamo operato dall'art. 19-bis del medesimo decreto-legge all'art. 27 della legge n. 42/2009 e che si configurano lesive delle competenze costituzionalmente attribuite alla Regione ricorrente. Si tratta dell'art. 2, commi 3 e 36, e dell'art. 14, comma 2, che formano oggetto specifico del presente ricorso.

  4. L'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 138/2011, dispone che:

    'Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2012, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

    504 e successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato'.

    Tale disposizione prevede, quindi, la possibilita' per il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di proporre al Ministro dell'Economia e delle Finanze di disporre con propri decreti l'aumento dell'aliquota dell'accisa sui tabacchi e che, inoltre, le maggiori entrate derivanti da siffatti interventi devono essere 'integralmente attribuite allo Stato'.

  5. L'art. 2, comma 36, del medesimo decreto prevede, poi, che:

    'Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalita' della situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza conterra' una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attivita' di contrasto all'evasione.

    Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese'.

    Tale disposizione, nel riservare all'Erario anche le maggiori entrate di natura tributaria percepite nel territorio della Regione Valle d'Aosta e nell'attribuire ad un decreto del...

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