N. 123 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 - 20 ottobre 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Autonoma Sardegna, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica con sede in Cagliari;

Per l'impugnazione della legge della Regione Sardegna del 4 agosto 2011 n. 16, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 del 13 agosto 2011, recante 'norme in materia di organizzazione e personale', con specifico riguardo agli articoli 4 commi 5, 10 e 11, 5 commi 1 e 5, 6 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 8, 9 commi 3 e 6, 10.

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna 24 del 13 agosto 2011 e' stata pubblicata la legge regionale 4 agosto 2011 n. 16, recante 'norme in materia di organizzazione e personale'.

In particolare, per quanto rileva ai fini del presente ricorso, la legge contiene le seguenti disposizioni:

articolo 4 comma 5: 'dopo il comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 (disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione), e' aggiunto il seguente:

'4-bis. Fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per non oltre due anni, l'amministrazione regionale, gli enti e le agenzie regionali, in assenza di figure dirigenziali, possono attribuire le funzioni di cui al comma 4 a dipendenti della categoria D in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale';

articolo 4 comma 10: 'Dopo il comma 11 dell'articolo 34 (personale e uffici dei consorzi) della legge regionale 23 maggio 2008 n. 6 (legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), e' aggiunto il seguente:

'11-bis. I consorzi di bonifica prevedono inoltre l'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno sei mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attivita' lavorativa, con contratti a tempo determinato, per le opere trasferite all'ente acque della Sardegna (ENAS), per almeno centottanta giornate lavorative nei tre anni a partire dal 10 gennaio 2008, data di trasferimento delle opere all'ENAS in applicazione della legge regionale n. 19 del 2006.';

Articolo 4 comma 11: ' il progetto SIADARS per la realizzazione di un primo nucleo dell'archivio storico e il reclutamento di personale archivistico qualificato, e' prorogato sino al 31 dicembre 2012'.

Articolo 5 comma 1: 'dopo l'articolo 12 della legge regionale 3 novembre 1983 n. 26 (istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), e' inserito il seguente:

'art. 12-bis (istituzione della Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale) [Omissis] comma 3 per le finalita' del presente articolo, la dotazione organica del corpo forestale e di vigilanza ambientale e' incrementata di venti unita', delle quali una di livello dirigenziale che assume la denominazione di direttore della scuola';

articolo 5 comma 5: 'dopo l'articolo 22 della legge regionale n. 26 del 1985 e' aggiunto il seguente:

'22-bis (prima costituzione della dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale) 1. In armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2001 n. 133 (riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3 comma 1 della L 31 marzo 2000 n. 78), e in attesa di una disciplina organica del corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione Sardegna (CFVA) che ne riconosca la specialita', e' istituita la dirigenza del Corpo forestale di vigilanza ambientale.

  1. L'accesso alla dirigenza del CFVA avviene per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. I criteri da Osservare nello svolgimento di scrutinio per merito comparativo e la modalita' i contenuti del corso sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal consiglio regionale.

  2. Nelle more dell'approvazione del regolamento, e' attribuita la qualifica di dirigente del CFVA:

    1. al personale del CFVA che riveste la qualifica dirigenziale ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 (disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione), la data del 30 giugno 2011;

    2. al personale del CFVA in possesso dei requisiti per l'accesso la diligenza con l'incarico di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2000 n. 6 (modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 (disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione) e norme varie sugli uffici e il personale della regione che, alla data del 30 giugno 2011, svolga continuativamente da oltre quarantotto mesi le funzioni di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale n. 31 del 1998, previo giudizio di idoneita' da esprimersi all'esito di una apposita selezione. Tale selezione, da tenersi entro il 30 settembre 2011, consiste in una valutazione dei titoli degli interessati e in un colloquio attinente l'esperienza acquisita e i risultati ottenuti nell'ambito dell'attivita' svolta nel corpo forestale. La commissione giudicatrice e' composta da un ex comandante del CFVA, da un dirigente della regione e da una persona esperta in materia di psicologia del lavoro.

  3. Le posizioni dirigenziali che dovessero risultare vacanti, in attesa della disciplina organica di cui al comma 1, possono essere ricoperte tramite assegnazione temporanea di dirigenti provenienti dalle altre articolazioni della regione o dagli enti.

  4. Le spese previste per l'attuazione della presente disposizione sono valutate in euro 17.000 annui';

    articolo 6 ('disposizioni sul superamento del precariato'): '1.

    Entro il 30 marzo di ogni anno l'Assessore del personale, affari generali e riforma della Regione presenta alla competente commissione consiliare una relazione sull'applicazione dell'articolo 3 comma 1 della legge regionale n. 3 del 2009, nell'amministrazione regionale, negli enti e nelle agenzie regionali. Al fine di verificare il rispetto del limite massimo del 3 per cento previsto dal citato comma 1, la relazione prende in considerazione tutte le forme di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche, ivi compresa quella interinale, alle quali fa riferimento la citata disposizione.

    Per l'anno 2011 tale relazione e' presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  5. Nel rispetto delle effettive necessita' delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche, i posti riservati di cui all'articolo 7 comma 2 della legge regionale 19 gennaio 2011 n. 1 (legge finanziaria 2011), inseriti nel programma di reclutamento 2010-2012, sono coperti mediante ricorso a specifico concorso per titoli e colloquio, salvo che per le ipotesi alle quali si applica la disciplina dell'articolo 36 comma 2, ultimo periodo, prima parte, della legge regionale n. 2 del 2007. Al concorso e' ammesso a partecipare il personale precario dell'amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, ivi compreso quello di cui all'articolo 1 comma 2 della legge regionale 21 giugno 2010 n. 12 (proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF) ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 36, comma 2 terzo periodo, della legge regionale n. 2 del 2007 e l'esclusione del personale dirigenziale che, alla data di entrata in vigore della presente legge abbia svolto in forza di contratto di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili o atipiche, attivita' anche non continuativa presso le citate amministrazioni e anche in parte presso enti...

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