N. 117 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 settembre 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato;

Nei confronti della regione Piemonte, in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale dell'art. 4 e dell'art. 5 della legge regionale 27 luglio 2011, n.

13, recante: 'Disposizioni urgenti in materia di commercio' (B.U.R.

n. 31 del 4 agosto 2011).

L'art. 4 della legge regionale n. 13 del 2011, che detta 'disposizioni urgenti in materia di commercio', modifica l'art. 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, in materia di commercio su aree pubbliche (Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), introducendo i commi 1 e 2.

In particolare il comma 1 del citato art. 4, stabilisce che 'il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.

59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), in quanto attivita' non limitate dalla scarsita' delle risorse naturali o dalle capacita' tecniche disponibili e per i motivi imperativi di interesse generale ascrivibili, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 59/2010, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumita' pubblica, al mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale e alla tutela dei consumatori'. Il medesimo comma dispone inoltre che 'la durata della validita' delle concessioni e' disciplinata dalla normativa vigente'.

Senonche' l'art. 16 dell'anzidetto decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - che costituisce 'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno', in quanto riproduce l'art.

12 della medesima direttiva - cosi' dispone:

'1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatoci disponibili per una determinata attivita' di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche disponibili, le autorita' competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalita' atti ad assicurarne l'imparzialita', cui le stesse...

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