N. 116 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 settembre 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Nei confronti della regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale della legge della regione Liguria n. 18 del 25 luglio 2011, recante 'Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario', pubblicata sul B.U.R. n.

14 del 27 luglio 2011, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 22 settembre 2011, con riguardo all'art. 1, comma 2.

La legge della regione Liguria n. 18 del 25 luglio 2011, recante 'Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario', pubblicata sul B.U.R. n. 14 del 27 luglio 2011, e' illegittima con riguardo all'art. 1, comma 2, perche' prevede disposizioni in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

E' avviso dunque del Governo che, con la legge denunciata in epigrafe, la regione Liguria abbia ecceduto dalla propria sfera di attribuzioni in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare di seguito con l'illustrazione dei seguenti M o t i v i 1) L'art. 1, comma 2, della legge regionale Liguria n. 18/2011 viola l'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

La disposizione contenuta nel 2° comma dell'art. 1 dispone che 'la tassa regionale per il diritto allo studio universitario deve essere corrisposta entro i termini di scadenza dell'iscrizione e contestualmente ad essa all'Universita' degli studi di Genova o alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale (A.F.A.M). Lo studente che provvede oltre tale termine e' tenuto al pagamento di una indennita' di mora pari al 30 per cento della tassa per i ritardi da uno a trenta giorni e al 50 per cento della tassa per i ritardi oltre i trenta giorni'.

La previsione sanzionatoria in esame si pone in contrasto con la normativa statale di riferimento dettata dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante 'Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera

q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662'.

Invero, l'art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997 e s.m.i., nel disciplinare i ritardati od omessi versamenti diretti, prevede che 'chi non esegue, in tutto o in parte, alle...

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