N. 118 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 settembre 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF 80224030587), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Basilicata (CF 80002950766), in persona del suo Presidente pro tempore per la declaratoria della illegittimita' costituzionale degli artt. 13, 31, 32, 34 comma 5 e 39 comma 1, della Legge della Regione Basilicata n. 17 del 4 agosto 2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 4 agosto 2011, n. 26, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 22 settembre 2011.

Fatto In data 4 agosto 2011 e' stata pubblicata, sul n. 26 del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, la legge regionale n.

17 del 4 agosto 2011, con la quale sono state poste norme di 'Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013'.

Peraltro, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, talune delle disposizioni contenute in detta legge eccedono dalle competenze regionali, violano precise previsioni costituzionali e sono illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; devono pertanto essere impugnate con il presente atto affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di Diritto 1. - L'art. 13 della legge impugnata sostituisce il comma 2 dell'art. 30 della L.R. n. 33/2010, prevedendo testualmente che 'gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure previste dalla normativa vigente, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie valide di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del S.S.R., previo accordo tra le amministrazioni interessate'.

Tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, il quale prevede testualmente che 'le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento...

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