N. 111 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 - 29 settembre 2011

Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1736 del 23 settembre 2011 (doc. 1), rappresentata e difesa - come da procura a margine del presente atto - dall'avv. Prof. Giandomenico Falcon di Padova, con domicilio eletto in Roma presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione, in Piazza Colonna, 355;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale:

dell'articolo 37 (Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano), secondo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (pubblicato nella G.U. n. 172 del 26 luglio 2011), nella parte in cui tale disposizione prevede la immediata e diretta applicazione anche nella Regione Friuli-Venezia Giulia delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei medesimi non risultino concluse le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sino al completamento delle medesime procedure;

Per violazione:

della legge di delega 5 maggio 2009, n. 42, con particolare riferimento agli artt. 1, comma 2, e 27, anche in connessione con l'art. 76 Cost.;

dello Statuto speciale adottato con legge costituzionale n. 1 del 1963, con particolare riferimento all'art. 4, punto 1 e 1-bis, nonche' all'autonomia finanziaria di cui agli artt. 48 ss.;

del principio di leale collaborazione e delle disposizioni costituzionali che lo esprimono;

degli articoli 116, 117, 118 e 119 della Costituzione, in connessione con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;

Per i profili e nei modi di seguito illustrati.

F a t t o Il presente ricorso si riferisce al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il decreto ha un contenuto duplice.

Il Titolo primo 'contiene i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei loro enti e organismi strumentali', ad eccezione dei sistemi contabili relativi al governo della spesa sanitaria, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del presente decreto (art.

1, comma 3).

Le disposizioni del Titolo secondo si applicano agli 'enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati all'articolo 19'.

L'art. 19, a sua volta, precisa che il Titolo II contiene disposizioni 'dirette a disciplinare le modalita' di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonche' a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute' (comma 1); ed al comma 2 precisa che enti destinatari sono le regioni (per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario, nonche' per la parte del finanziamento del servizio sanitario regionale direttamente gestito), le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, gli istituti zooprofilattici (art. 19, comma 2).

Poiche' la Regione Friuli-Venezia Giulia non e' coinvolta 'nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale', ma finanzia la spesa sanitaria nell'ambito del proprio bilancio, le disposizioni del Titolo secondo non appaiono di per se' rivolte ad essa. Per questa parte, dunque, le censure prospettate nel presente ricorso sono proposte a titolo cautelativo, nel caso si dovesse opinare diversamente.

Sia le disposizioni del Titolo primo che quelle del Titolo secondo vengono dichiarate costituire 'principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione', finalizzate 'alla tutela dell'unita' economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione'.

Quanto all'efficacia e al modo di operare del decreto legislativo n. 118 del 2011, l'art. 1, comma 2, prevede che 'le Regioni adeguano con legge i propri ordinamenti alle presenti disposizioni' (con riferimento dunque ad entrambi i Titoli), e che qualora esse non provvedano all'adeguamento entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, le disposizioni di cui al Titolo I (e quelle degli stessi decreti di cui all'articolo 36, comma 5) trovino 'immediata e diretta applicazione' sino all'adozione delle disposizioni regionali.

La stessa previsione di adeguamento, e di eventuale applicazione 'immediata e diretta' dopo sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, non si trova nel Titolo secondo, di modo che permane una incertezza sulle modalita' operative di questo: dal momento che, come sopra esposto, l'art. 1 prevede per tutte le disposizioni del decreto che le Regioni adeguino il proprio ordinamento entro sei mesi.

I...

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