N. 113 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 - 30 settembre 2011

Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avvocati Beatrice Fiandaca e Marina Valli, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione Siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale che si allega;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 37 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante 'Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42' nella parte in cui stabilisce che 'Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano' per violazione per eccesso di delega dell'art. 76 della Costituzione in riferimento agli articoli 1 e 27 della Legge di delega 5 maggio 2009, n. 42, nonche' degli articoli 43 e 36 dello Statuto speciale.

F a t t o Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 172 del 26 luglio 2011, e' stato pubblicato il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante 'Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42' che, all'art. 37 contiene 'Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano'.

In particolare, la norma reca la clausola di cedevolezza nei confronti delle regioni a statuto speciale in quanto, dopo aver stabilito che 'La decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome...

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