N. 114 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 settembre 2011 - 3 ottobre 2011

Ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore della Provincia, Dr. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale dd. 19 settembre 2011, rep. 23190 (all. 1), rogata dal segretario generale della giunta provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, dott.

Hermann Berger, nonche' in virtu' di deliberazione di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio n. 1395 del 19 settembre 2011 (all. 2), dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz, e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via di Ripetta n. 142;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

Nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 29, comma 1, lit. k), nella parte in cui si riferisce alle Province Autonome di Trento e Bolzano, e 37 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118, recante 'Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro, organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del 26 luglio 2011, per violazione degli articoli 8, n. 1, 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670); del Titolo VI dello Statuto speciale, ed in particolare degli articoli 79, 80, 81 e 83; degli articoli 104 e 107 dello Statuto speciale; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare dell'articolo 2; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, in particolare dell'articolo 16;

del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, in particolare dell'articolo 8; nonche' del principio di leale collaborazione.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2011, e' stato pubblicato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante 'Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.

42'.

Con tale decreto legislativo il Governo ha provveduto a definire i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle autonomie territoriali e dei loro enti ed organismi strumentali.

In merito all'adeguamento di tali principi fondamentali agli ordinamenti delle autonomie speciali, l'art. 37 del decreto legislativo in parola, recante 'Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano', dispone: 'La decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformita' con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano'.

Con quest'ultima disposizione il Governo tenta di introdurre un meccanismo sostitutivo di applicazione immediata e diretta delle disposizioni statali in una materia caratterizzata dalla preventiva intesa tra Stato e Province Autonome (art. 104 e 107 Statuto speciale).

Non solo. Con l'art. 29, comma 1, lit. k), recante 'Principi di valutazione specifici del settore sanitario', il Governo, in violazione degli accordi presi nella Conferenza Stato - Regioni del 10 febbraio 2011 e del principio pattizio di cui sopra, ha disposto, inoltre, l'applicabilita' di singole lettere di tale disposizione anche alle Province Autonome di Trento e Bolzano: 'Al fine di soddisfare il principio generale di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, nonche' di garantire l'omogeneita', la confrontabilita' ed il consolidamento dei bilanci dei servizi sanitari regionali, sono individuate le modalita' di rappresentazione, da parte degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, delle seguenti fattispecie: .... k) alle disposizioni recate dalle lettere h), i) e j), qualora le...

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