N. 108 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 settembre 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587 per il ricevimento degli atti, fax 06/96514000 e PECags_m2@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Calabria (c.f. 022053407931 in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, Via Sensales, 20 88100 - Catanzaro;

Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24, pubblicata nel BUR n. 13 del 22 luglio 2011, recante 'istituzione del Centro regionale sangue', come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 8 settembre 2011.

Fatto In data 22 luglio 2011 e' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BUR), la Legge Regionale n. 24 del 18 luglio 2011, con la quale sono state poste norme relative al 'Istituzione del Centro regionale sangue'.

La legge regionale in esame, che istituisce il Centro Regionale Sangue, presenta profili di illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 1, comma 1, e all'art. 2, nonche' alle altre disposizioni con essi inscindibilmente connesse, e con riferimento all'art. 1, comma 2 all'art. 4, comma 1, all'art. 10, comma 2 e all'art. 13.

E' opportuno premettere che la Regione Calabria, per la quale e' stata verificata una situazione di disavanzi nel settore sanitario tali da generare uno squilibrio economico-finanziario che compromette l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ha stipulato, il 17 dicembre 2009, un accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, che individua gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

La Regione Calabria, peraltro, non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni di cui all'articolo 1, comma 180, della legge n. 311/04, nonche' dall'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, e dai successivi interventi legislativi in materia, e' stata commissariata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, nei modi e nei termini di col all'articolo 8, comma 1, della legge n. 131/ 2003.

Nella seduta del 30 luglio 2010, infatti, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina del Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Calabria, individuando lo stesso nella persona del Presidente della Regione pro tempore.

Le disposizioni sopra indicate eccedono dalle competenze regionali, violano precise previsioni costituzionali e sono illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; devono pertanto essere impugnate con il presente atto affinche' ne sia dichiarata la illegittimita'...

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