N. 102 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 settembre 2011

Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro-tempore rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avvocati Beatrice Fiandaca e Marina Valli, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale n. 186 del 5 agosto 2011, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza Consiglio dei Ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 19, comma 4 del decreto legge, 6 luglio 2011, n. 98 come convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111 recante 'Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 16 luglio 2011, n. 164 serie generale, per violazione degli articoli 14, lettera r), 17, lettera d) e 20 dello Statuto anche in relazione all'art. 117, terzo comma della Costituzione - laddove attribuisce a tutte indistintamente le Regioni competenza concorrente in materia di istruzione - con riferimento alla previsione dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 nonche' per violazione delle Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione di cui al D.P.R.

14 maggio 1985, n. 246 e del principio di leale cooperazione.

F a t t o Il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 come convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111 recante 'Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria' reca, all'art. 19, comma 4 disposizioni che violano le prerogative statutarie di questa Regione in materia di istruzione primaria e secondaria di primo grado sancite, rispettivamente, dagli articoli 14, lettera r), 17, lettera

d) e 20 dello Statuto nonche' del D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 recante 'Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione' che assegna alla Regione 'le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione' (art.1) e specifica che (art.6) 'in materia di pubblica istruzione e' di competenza regionale la predisposizione di piani regionali per l'istituzione di nuove scuole o istituti di ogni ordine e grado' ed il principio di leale cooperazione.

L'art. 19, comma 4 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 come convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111 recante 'Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria' stabilisce che 'per garantire un processo di continuita' didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche'.

La richiamata disposizione dell'art. 19, comma 4 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 come convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111 si appalesa costituzionalmente illegittima e viene censurata, in quanto lesiva delle attribuzioni dell'autonomia della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione, per le seguenti ragioni di D i r i t t o Violazione degli articoli 14, lettera r)...

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