N. 101 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 settembre 2011

Ricorso della Regione Umbria, in persona della Presidente pro-tempore della Giunta Regionale dott.ssa Catiuscia Marini (codice fiscale 80000130544), rappresentata e difesa per delega a margine del presente atto dall'avv. Paola Manuali in forza di D.G.R. n. 914 del 6 settembre 2011 (codice fiscale MNLPLA53H68G478X paola.manuali@avvocatiperugiapec.it - fax 075/5043625), elettivamente domiciliata in Roma, via Maria Cristina n. 8, presso lo studio dell'avv. Goffredo Gobbi - goffredogobbi@ordineavvocatiroma.org - fax 06/3216130;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 19, commi 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 'Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 6 luglio 2011, convertito in legge dall'art. 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111 'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 16 luglio 2011 per violazione degli articoli 117, comma 3, 118, comma 1, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione, e 119 della Costituzione.

Nell'ambito della 'manovra' di 'stabilizzazione finanziaria' di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e' inserito l'art. 19, rubricato come 'Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica', i cui commi 4 e 5 cosi' letteralmente recitano:

'4. Per garantire un processo di continuita' didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche.

5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unita', ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome'.

La riduzione del numero delle istituzioni scolastiche autonome prevista dal comma 4 (con la conseguente riduzione dei posti di dirigente scolastico) e la 'reggenza' in luogo dell'assegnazione di apposito dirigente prevista dal comma 5 per le istituzioni di dimensioni 'minori' ivi indicate, sono volte, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa della legge di conversione del decreto, al conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall'art. 64, comma 6, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

Le indicate norme, che intervengono in modo puntuale sulla organizzazione e sul dimensionamento della istituzioni scolastiche, sono illegittime per violazione degli artt. 117, comma 3, 118 e 119 della Costituzione.

  1. Con le norme qui impugnate, ed in particolare con il comma 4 dell'art. 19, il legislatore nazionale detta disposizioni di dettaglio nella materia della 'istruzione', appartenente alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, ai sensi dell'art.

    117, comma 3 della Costituzione. Il legislatore nazionale, non solo 'impone' l'accorpamento generalizzato delle 'direzioni didattiche' e delle 'scuole secondarie di primo grado' in 'istituti comprensivi', ma interviene altresi' sul 'dimensionamento minimo' delle indicate istituzioni scolastiche (1000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site in zone disagiate o caratterizzate da specificita' linguistiche), senza lasciare alcuno spazio all'autonomia delle Regioni.

    Va in proposito rilevato che codesta Ecc.ma Corte, gia' con la sentenza n. 13/2004 - dopo aver rilevato il 'complesso intrecciarsi ...di norme generali, principi fondamentali, leggi regionali e determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche' determinatosi nella materia dell''istruzione' a seguito della riforma del titolo V parte II della Costituzione - affermava che 'il prescritto ambito di legislazione regionale sta ... nella programmazione della rete scolastica. E' infatti implausibile che il legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era gia' ad esse conferita nella forma della competenza delegata dall'art. 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Questo, per la parte che qui rileva, disponeva che alle Regioni fossero delegate le funzioni amministrative relative alla programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione...

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