N. 105 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 settembre 2011

Ricorso della Regione Basilicata (80002950766) in persona del legale rappresentante, il Presidente della giunta regionale, dr. Vito De Filippo, autorizzato a proporre il presente ricorso con delibera di giunta regionale n. 1257 del 9 settembre 2011, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Di Giacomo, dell'Ufficio legale e del contenzioso dell'Ente, giusta procura speciale ad litem a margine del presente atto, con il quale e' elettivamente domiciliato presso l'Ufficio rappresentanza in Roma, alla via Nizza n. 56;

Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, con sede in Roma, piazza Colonna n. 370, Palazzo Chigi, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso cui e' per legge domiciliato;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, ai sensi degli artt. 127 Cost. e 32 legge n. 87 dell'11 marzo 1953, della legge n. 111 del 15 luglio 2011 di 'conversione con modifiche del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 16 luglio 2011, ed, in particolare, dell'art. 19, comma 4, della suddetta legge, che recita:

'per garantire un processo di continuita' didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con meno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche';

E dell'art. 19, comma 5, della suddetta legge, che recita: 'alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unita', ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche , non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome'.

Motivi A. quanto all'art. 19, comma 4, della legge n. 111/2001 si prospettano le seguenti censure:

I) violazione dell'art. 117, commi 3 e 6, Costituzione;

II) violazione dell'art. 118 Costituzione;

III) violazione del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, di cui all'art. 120, Costituzione;

IV) violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalita'.

  1. L'art. 117, comma 3 della Costituzione comprende tra le materie di competenza legislativa concorrente quella relativa all''istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale';

    puntualizza che: 'Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato'.

    Il precedente comma 2, lett. n), dell'art. 117 Cost., invece, affida esclusivamente al legislatore statale la determinazione delle 'norme generali sull'istruzione'.

    Ha sostenuto la Consulta che 'In particolare, sono norme generali all'istruzione quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parita' di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione, nonche' la liberta' di istituire scuole e la parita' tra le scuole statali e non statali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, ivi compresa la disciplina relativa alla ''autonomia delle istituzioni scolastiche'', facenti parte del sistema nazionale di istruzione.'.

    Si tratta, dunque, di norme e discipline che 'sono funzionali, anche nei loro profili di rilevanza organizzativa, ad assicurare, mediante - si ribadisce - la previsione di un'offerta formativa necessariamente uniforme sull'intero territorio nazionale, l'dentita' culturale del paese, nel rispetto della liberta' di insegnamento di cui all'art. 33, primo comma Cost.' (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 200 del 2009, p. 24).

    Infine, un ambito di legislazione statale esclusiva che puo' incidere sulla materia istruzione riguarda la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lett. m), Cost.): tra i diritti suddetti e' compreso quello all'istruzione, per cui la suddetta competenza e' funzionale a garantire a tutti gli utenti del servizio scolastico 'un adeguato livello di fruizione delle prestazioni formative sulla base di standards uniformi applicabili sull'intero territorio nazionale, ferma comunque la possibilita' delle singole regioni, nell'ambito della loro competenza concorrente in materia, di migliorare i suddetti livelli di prestazione e, dunque, il contenuto dell'offerta formativa ed adeguandola in particolare alle esigenze locali.

    Tuttavia la fissazione dei livelli essenziali di prestazione del servizio scolastico non puo' includere l'assetto organizzativo e gestorio del servizio (sent. n. 120 del 2005 cit.) che comunque non rileva nella specie.' (cfr. Corte cost., sent. n. 200/2009, p. 27).

    In sostanza, gli ambiti di competenza legislativa statale sono riconducibili alla fondamentale esigenza di garantire l'eguale diritto all'istruzione di tutti gli utenti dei servizi scolastici e formativi, si' da giustificare la necessita' di una disciplina uniforme sull'intero territorio della Repubblica, mentre la competenza legislativa regionale deve essere garantita in ordine alla determinazione degli assetti organizzativi e gestionali del servizio istruzione, suscettivi di adattamento alle esigenze locali ed alle realta' sociali ivi insistenti.

    A tali ambiti riservati alla competenza legislativa statale certamente non attengono le disposizioni contenute nel comma 4 dell'art. 19 legge n. 111/2011, il quale disponendo che 'per garantire un processo di continuita' didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche' pone una previsione...

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