N. 99 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 - 21 settembre 2011

Ricorso della Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1056 del 9 settembre 2011 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 14438 del 12 settembre 2011 (doc. 2), rogata dal dott. Margherita Poli, Notaio alla residenza in Genova, dall'avv.

prof. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'Avv. Manzi, in Roma, via Confalonieri, n.5

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 6 luglio 2011 , n. 98, convertito con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

164 del 16 luglio 2011, con riferimento alle seguenti disposizioni:

articolo 2, commi 1, 3 e 4;

art. 16, comma 1, lettere: b); c); d); e); f);

art. 19, comma 4;

art. 30, commi 1 e 3;

art. 35, commi 6, e 7;

per violazione:

della Costituzione, e segnatamente degli articoli: 3; 97;

114; 117, commi 2, 3, 4, 6; 118;

dei principi costituzionali di leale collaborazione, ragionevolezza e proporzionalita'; nei modi e per i profili illustrati nel presente ricorso.

Fatto Nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011 e' stata pubblicata la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, la quale ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Pur comprendendo le cogenti ragioni finanziarie che hanno determinato il ricorso al predetto decreto, la ricorrente Regione ritiene che talune delle sue disposizioni - e precisamente gli articoli: 2, commi 1, 3 e 4; 16, comma 1, lettere b), c), d), e), 0;

19, comma 4; 30; 35, commi 6 e 7 - siano lesivi delle proprie competenze e costituzionalmente illegittimi, per violazione dei parametri indicati in epigrafe, secondo quanto di seguito illustrato nella parte in Diritto.

Sia consentito di osservare soltanto in termini ancora introduttivi - e pur se le considerazioni di ordine puramente economico non possono costituire di per se' ne' oggetto ne' parametro del presente giudizio - che le illegittimita' da cui ad avviso della ricorrente Regione sono affette le disposizioni impugnate possono trovare rimedio attraverso la pronuncia di codesta ecc.ma Corte costituzionale senza che il risultato economico della predetta manovra ne risulti compromesso.

Diritto

  1. Illegittimita' costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 3 e 4.

    L'articolo 2 del d.l. n. 98/2011 ('Auto blu') dispone che 'la cilindrata delle auto di servizio non puo' superare i 1600 cc.' (comma 1), che 'le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione' - norma di cui non e' per vero facile ipotizzare la violazione - e che esse 'non possono essere sostituite' (comma 3) ed infine che 'con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalita' e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo' (comma 4).

    Il contesto nel quale l'articolo e' inserito, e la mancanza di una norma che ne disciplini estensione e limiti di un effetto di vincolo a carico della Regione (come invece accade per altri limiti valevoli in via diretta per lo Stato: v. ad es. l'articolo 1, comma 4, sul trattamento economico di titolari di cariche pubbliche), possono far ritenere che l'articolo 2 valga esclusivamente per lo Stato e per gli enti nazionali. Tale conclusione, tuttavia, non puo' dirsi sicura, in quanto il comma 2 dell'articolo 2 - che pur prevede eccezioni alla applicabilita' delle restrizioni alle c.d. 'auto blu' - non vi comprende le Regioni e gli enti del 'sistema regionale': e l'eccezione alla regola generale si presta ad una interpretazione restrittiva.

    Se intesi come riferiti anche alla Regione e agli enti da essa dipendenti, i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 2 sono costituzionalmente illegittimi, sotto diversi profili.

    I commi 1 e 3 sono illegittimi in primo luogo per violazione dell'articolo 117, commi 4 e 3, Cost. Da un lato, infatti, essi incidono nella materia residuale della organizzazione regionale;

    d'altro lato, non si puo' riconoscere ad essi il carattere di principi fondamentali nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono limiti puntuali ad una singola e minuta voce di spesa, senza lasciare alla Regione alcuno spazio di adeguamento. E che simili limiti non siano principi fondamentali della materia e' stato piu' volte affermato dalla Corte (v. le sentt. nn. 155/2011, 297/2009, 237/2009, 159/2008, 157/2007, 95/2007, 89/2007, 88/2006, 449/2005, 417/2005 e 390/2004).

    Inoltre, gli stessi commi 1 e 3 dell'articolo 3 sono altresi' illegittimi per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 Cost., nonche' del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97 Cost.

    Per valutare l'irrazionalita' intrinseca delle disposizioni occorre valutarne l'ambito di applicazione. Ora, mentre nella rubrica dell'articolo 2 si utilizza la non definita espressione 'auto blu', i commi dell'articolo precisano che si tratta in generale delle 'auto' e delle 'autovetture' di sevizio. In altre parole, non si tratta solo dei mezzi a disposizione dei titolari degli organi politici, ma di tutti i mezzi di servizio: come risulta ancora dal comma 3, che eccettua dalla nuova disciplina, oltre alle vetture degli organi costituzionali espressamente indicati, solo 'le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza'.

    Ebbene, e' un dato evidente e di comune esperienza che, anche al di fuori della pubblica sicurezza, lo svolgimento adeguato di taluni compiti pubblici puo' richiedere mezzi di potenza superiore: si pensi, per quanto riguarda settori di competenza regionale, alla protezione civile, alla guardia forestale, alla polizia amministrativa. La limitazione generalizzata della cilindrata, impedendo di tenere conto della diversita' delle situazioni operative, viola sia il principio di ragionevolezza, sia quello di buona amministrazione.

    Una ulteriore irrazionalita' nell'irrazionalita' consiste poi nel riferimento alla cilindrata del motore. Il dato della cilindrata, infatti, non significa alcunche', ne' di prezzo, ne' di grandezza, ne' in termini di funzionalita' e prestazioni. Il dato significativo - almeno entro certi limiti - e' semmai quello della potenza, la quale in effetti determina le prestazioni e corrisponde in generale ad una scala di prezzo.

    Una ulteriore e specifica violazione del principio di cui all'articolo 97 Cost. toccherebbe poi il divieto di sostituzione posto dal comma 3, ove esso dovesse essere inteso nel senso che esso vale per tutte 'le auto oggi in servizio', e non solo per quelle di cilindrata superiore a 1600 c.c. Non si vede, infatti, come possa essere vietato in generale di sostituire le auto di servizio, senza che alla lunga divenga impossibile svolgere qualunque servizio, a prescindere dalla sua necessita'.

    Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la Regione e' abilitata a denunciare in via principale violazioni anche di norme costituzionali di per se' estranee al riparto di competenze, quando tali violazioni si traducano comunque in lesione di proprie attribuzioni. E' cio' che si verifica con le incostituzionalita' evidenziate: le disposizioni dei commi 1 e 2, a causa e in conseguenza diretta della loro irragionevolezza e contrarieta' al principio di buon andamento, impediscono od ostacolano lo svolgimento di taluni compiti, regolati dalla Regione nell'ambito della propria autonomia legislativa, e ad essa spettanti sulla base dei principi dell'art. 118 Cost.

    Anche il comma 4 risulta costituzionalmente illegittimo.

    Esso e' illegittimo, in primo luogo, nella parte in cui prevede che sia un organo statale a dettare 'modalita' e limiti di utilizzo' delle vetture che operano al servizio della Regione, degli enti locali e degli enti collegati. La stranezza anzi appare tale da costituire indizio che l'effettiva intenzione del legislatore fosse di limitare il vincolo alle sole amministrazioni statali.

    Sembra infatti chiaro che - nei limiti delle risorse di cui le Regioni (e gli enti locali) legittimamente dispongono - sono gli organi responsabili a dover prescrivere tali modalita' e limiti, in modo da rientrare nel budget.

    Inoltre, ove la disposizione dovesse riferirsi anche alle vetture delle Regioni ed enti locali, essa sarebbe illegittima anche per violazione dell'articolo 117, comma 6, Cost., in quanto prevede in materia regionale un atto amministrativo di natura sostanzialmente regolamentare, dal quale si dovrebbero dedurre vincoli a carico della Regione stessa. Anche ammessa la finalita' di coordinamento della finanza pubblica, essa non potrebbe essere perseguita attraverso regolamenti vincolanti l'autonomia regionale.

    Ancora di recente, codesta ecc.ma Corte ha ribadito che 'la sussistenza di un ambito materiale di competenza concorrente comporta che non e' consentita, ai sensi del sesto comma dell'art. 117 della Costituzione che attua il principio di separazione delle competenze, l'emanazione di atti regolamentari' (sent. n. 200/2009), e che prescrizioni contenute in un regolamento 'non possono essere considerate espressione di principi fondamentali della materia concorrente [...], per la inidoneita' della fonte regolamentare a fissare detti principi' (sent. n. 92/2011).

    In subordine, qualora in denegata ipotesi si dovesse ammettere la possibilita' che tali vincoli derivino da un atto secondario, la disposizione rimarrebbe comunque illegittima in quanto l'articolo 2, comma 4, non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni, con violazione del principio costituzionale di leale collaborazione.

  2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettere...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT