N. 100 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 - 21 settembre 2011

Ricorso della Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta regionale dott. Luca Zaia, autorizzato a proporre giudizio con deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2011, n. 1371, poi integrata con D.P.G.R. 8 agosto 2011, n. 152 e D.G.R. di ratifica del 30 agosto 2011, n. 1383 (all. 1-2-3), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del presente atto, dagli avv.ti prof.

Bruno Barel del Foro di Treviso (C.F. BRLBRN52D19M089Z), Ezio Zanon,

Coordinatore dell'Avvocatura regionale (C.F. ZNNZEI57L07B563K),

Daniela Palumbo, della Direzione regionale Affari Legislativi (C.F.

PLMDNL57D69A266Q) e Andrea Manzi del Foro di Roma (C.F.

MNZNDR64T26I804V), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5 (per eventuali comunicazioni: fax 06/3211370, posta elettronica certificata andreamanzi@ordineavvocatiroma.org);

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale per violazione degli articoli 3, 32, 97, 117, 118, 119 della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione dell'art. 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito in legge con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante 'Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria', pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011, nella parte in cui rende applicabili, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, e lettera p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - quest'ultima come integrata quanto alla lettera p-bis) dall'art.

6-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione - e la cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Fatto La Regione Veneto partecipa al riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario statale per l'anno 2011 con una quota pari all'8,10%, secondo l'Intesa - ai sensi dell'art, 115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - sulla proposta del Ministro della Salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2011 (all.

4).

Con 'Il nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012', condiviso nell'Intesa raggiunta il 3 dicembre 2009 tra lo Stato e le Regioni e Province autonome, il Governo si era impegnato a fornire risorse aggiuntive per il biennio 2011-2012 per 834 milioni di euro annui (all. 5).

Con la 'Legge di stabilita'' n. 220 del 2010 le risorse finanziarie previste per l'anno 2011 sono state messe a disposizione delle Regioni limitatamente alla quota-parte relativa ai primi cinque mesi dell'anno, pari a 347,5 milioni di euro (5/12 di 834 milioni di euro). Non sono stati messi a disposizione delle Regioni, invece, i restanti 487,5 milioni di euro, previsti per la copertura finanziaria degli altri 7 mesi dell'anno, nonostante che le Regioni avessero gia' predisposto i programmi sanitari e assunto i correlativi impegni di spesa commisurati alle risorse predefinite.

Su questa differenza di 487,5 milioni di euro per l'anno 2011, e sull'intero importo di 834 milioni di euro per l'anno 2012, e' intervenuta la 'Legge di stabilizzazione finanziaria' n. 111 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Essa tuttavia ha finanziato il Fondo sanitario nazionale, e messo cosi' a disposizione delle Regioni, soltanto l'importo di 105 milioni di euro, corrispondente alla quota-parte dell'importo annuo pattuito per il periodo 1 giugno 2011-17 luglio 2011.

Restava scoperto, per il periodo dal 17 luglio 2011 al 31 dicembre 2011, il fabbisogno di euro 381,5 milioni (quota-parte del fabbisogno annuo di euro 834 milioni).

Per coprire tale fabbisogno finanziario delle Regioni, l'art. 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto l'applicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (17 luglio 2011), delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - quest'ultima come integrata quanto alla lettera p-bis) dall'art. 6-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione - e la cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il decreto-legge del luglio 2011 ha cosi' abrogato quella disposizione che - analogamente a quanto era ripetutamente avvenuto per gli anni immediatamente precedenti, mediante altri interventi legislativi - aveva 'abolito' per gli anni 2009, 2010 e 2011 l'imposizione agli assistiti non esenti di una 'quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale', introdotta dall'art. 1, comma 796, lettera p), primo periodo, 1. n. 296 del 2006, ed ha reso cosi' applicabili immediatamente le disposizioni che l'avevano istituita, precisamente quelle poste dal richiamato art. 1, comma 796, lettere

p) e p-bis), 1. n. 296 del 2006.

Le disposizioni rese applicabili dal decreto-legge a decorrere dal 17 luglio 2011 sono tratte dal comma 796 che puo' essere utile riprodurre nella sua interezza:

'Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:

p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione e' stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non e', comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di eta' inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati;

p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p), fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente:

1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione interessata e' subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005; 2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo.'.

Il presente ricorso investe specificamente la disposizione del primo periodo della lettera p) riportata sopra, che impone ex se, immediatamente e automaticamente, il pagamento di una quota fissa...

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