N. 98 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 - 21 settembre 2011

Ricorso della Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n.

1271 del 5 settembre 2011 (doc. 1), rappresentata e difesa - come da procura speciale a margine del presente atto, dall'avv. prof.

Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'Avv. Manzi, in Roma, via Confalonieri, n.53;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 6 luglio 2011 , n. 98, convertito con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

164 del 16 luglio 2011, con riferimento alle seguenti disposizioni:

art. 16, comma 1, lettere: b); c; d); e); f);

art. 19, comma 4;

per violazione:

della Costituzione, e segnatamente degli articoli: 3; 97;

114; 117, commi 2, 3, 4, 6; 118;

dei principi costituzionali di leale collaborazione, ragionevolezza e proporzionalita'; nei modi e per i profili illustrati nel presente ricorso.

Fatto Nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011 e' stata pubblicata la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, la quale ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 6 luglio 2011 , n. 98.

Pur comprendendo le cogenti ragioni finanziarie che hanno determinato il ricorso al predetto decreto, la Regione ritiene che anche per i tempi ristretti che hanno dovuto caratterizzare l'emanazione e la conversione del decreto-legge - in diversi casi non sia stato possibile dedicare la necessaria attenzione al rispetto dei rapporti tra lo Stato e le Regioni come definiti dalla Costituzione.

Essa comunque con il presente ricorso concentra la propria impugnazione su due soli gruppi di disposizioni, e precisamente da un lato le disposizioni di cui all'art. 16, comma 1, lettere b), c), d), e), f), in materia di organizzazione e personale regionale, dall'altro l'art. 19, comma 4, in materia di organizzazione scolastica.

Tali disposizioni, infatti, sono ad avviso della ricorrente Regione costituzionalmente illegittime e lesive delle competenze regionali per le seguenti ragioni di Diritto

  1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f).

    L'art. 16, comma 1, del d.l. n. 98/2001, affida ad uno o piu' regolamenti di delegificazione ex articolo 17, comma 2, legge n.

    400/1988 il compito di dettare misure di 'razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego'.

    Tra l'altro, queste misure prevedono la possibilita' di:

    lett. b): prorogare fino al 31 dicembre 2014 le vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni;

    lett. c): fissare le modalita' di calcolo relative all'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;

    lett. d): semplificare, rafforzare e rendere obbligatorie le procedure di mobilita' del personale tra le pubbliche amministrazioni;

    lett. e): differenziare l'ambito applicativo delle disposizioni di cui alle lettere a) e b), in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori;

    lett. f): includere tutti i soggetti pubblici - escluse unicamente le regioni e le province autonome e gli enti del servizio sanitario nazionale - fra gli enti destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, in particolare quelle previste dall'articolo 6 d.l. n. 78/2010, n. 78 (convertito in legge n. 122/2010).

    E' agevole constatare che tali misure, pur non essendo rivolte specificamente alle Regioni, le riguardano direttamente: la lett. b) e d) in quanto il trattamento economico del personale incide sull'organizzazione e sulla finanza regionale; la lett. d), specificamente, in quanto la disciplina della mobilita' incide sulla possibilita' e sulle modalita' del reclutamento del personale regionale, e dunque sulla autonomia organizzativa della Regione (si pensi ad esempio ai delicati problemi del settore sanitario, in relazione all'urgenza ed alla specificita' delle professionalita' richiesta); la lett. e) perche' la sua applicazione puo' portare i settori di competenza regionale ad essere discriminati rispetto agli altri, con conseguenze sulla funzionalita' dei servizi.

    Non le riguarda direttamente la lett. f), e tuttavia la norma rimane comunque lesiva, in quanto contempla la possibilita' che le misure restrittive possano essere applicate direttamente agli enti dipendenti dalla Regione. Inoltre, la stessa lettera, nella sua genericita', rende possibile estendere agli enti locali misure restrittive delle quali esse non fossero sinora destinatari: sotto questo profilo la Regione impugna a difesa della autonomia costituzionale ad essi riconosciuta. D'altronde, le misure restrittive incidono sulla possibilita' di tali enti di svolgere le attivita' ed i servizi di interesse regionale.

    Ad avviso della ricorrente Regione tale disposizione risulta costituzionalmente illegittima, sotto i profili di seguito illustrati.

    Nella individuazione della 'materia' costituzionale di riferimento delle disposizioni ora indicate e' necessario fare riferimento all'insegnamento...

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