N. 92 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 settembre 2011

Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avvocati Paolo Chiapparrone e Beatrice Fiandaca, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale che si allega,

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 2, commi 8 e 9 e 5, commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 come convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 2011, n. 106 recante 'Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 12 luglio 2011, n. 160 - Serie generale, per violazione, il primo, degli artt. 36 e 43 dello Statuto della Regione Siciliana, dell'art. 2 delle relative Norme di attuazione in materia Finanziaria di cui al D.P.R. 26 luglio 1965, n.

1074, nonche' del principio di leale cooperazione, ed il secondo per violazione degli artt. 14, lett. f) e 20 dello Statuto della Regione Siciliana.

Fatto Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 2011, n. 106, recante 'Semestre Europeo - Prime isposizioni urgenti per l'economia' reca, all'art. 2, commi 8 e 9, disposizioni che violano le prerogative statutarie di questa Regione in materia finanziaria sancite dall'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana nonche' dall'art. 2 delle relative 'Norme di attuazione in Materia Finanziaria' di cui al D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. dall'art. 43 dello statuto siciliano nonche' dal principio di leale cooperazione.

Il decreto-legge succitato reca, altresi', all'art. 5, commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14 disposizioni lesive degli artt. 14, lett. f) e 20 dello Statuto della Regione Siciliana in materia di edilizia e urbanistica.

Tanto precisato in ordine all'individuazione delle norme sottoposte al vaglio di legittimita' costituzionale di Codesta Ecc.ma Corte, si espone quanto segue.

  1. L'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 come convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 2011, n. 106 disciplina il 'Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno' prevede che '1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalita' di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalita' che deve essere relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la decisione assunta nel 'Patto Euro plus' del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini della promozione della produttivita' nelle regioni in ritardo di sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. In attesa di una estensione coerente con il citato 'Patto Euro plus', il funzionamento del credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla Commissione Europea e specificati nei successivi commi.

    1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.

      800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'art. 40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea 'svantaggiati' ai sensi del numero 18 dell'art. 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata,

      Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) e' concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato art. 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea 'molto svantaggiati' ai sensi del numero 19 dell'art. 2 del predetto Regolamento, il credito d'imposta e' concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Ai sensi dei numeri 18 e 19 dell'art. 2 del citato Regolamento, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di eta', ovvero che vivano soli con una o piu' persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparita' uomo-donna - ivi definito - ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.

    2. Il credito di imposta e' calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

    3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate o collegate ai...

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