N. 80 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 agosto 2011

Ricorso della Regione Umbria, in persona della Presidente pro tempore della Giunta Regionale dott. Catiuscia Marini (Codice fiscale 80000130544), rappresentata e difesa per delega a margine del presente atto dall'avv. Paola Manuali in forza di D.G.R. n. 771 del 18 luglio 2011 (Codice fiscale MNLPLA53H68G478X paola.manuali@avvocatiperugiapec.it - fax 075/5043625), elettivamente domiciliata in Roma, via Maria Cristina n. 8, presso lo studio dell'avv. Goffredo Gobbi (goffredogobbi@ordineavvocatiroma.org fax 06/3216130);

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (pubblicato nel Suppl. ord. n. 139/L alla G.U. n. 129 del 6 giugno 2011, avente ad oggetto 'Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/ 122/ CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio'), con cui e' stato approvato il 'Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo di cui all'allegato 1', per violazione degli articoli 76 e 77 comma 1 della Costituzione, in relazione agli articoli 117, comma 4 e 118, comma 1 della Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione; ovvero, in via subordinata, per l'annullamento dei seguenti articoli del 'Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo di cui all'allegato 1' (allegato 1 al d.lgs. n. 79/2011):

art. 2, comma 2 per violazione degli artt. 117, comma 4 e 118, comma 1 Costituzione; art. 4, commi 1 e 2 per violazione dell'art. 117, comma 4 Costituzione; art. 8, comma 2 per violazione dell'art. 117, comma 4 Costituzione; art. 16, commi 1, 2, nonche' art. 21 commi 1, 2 e 3 per violazione degli artt. 117, comma 4 e 118 comma 1 Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione; art. 20, comma 2 per violazione degli artt. 117, comma 4 e 118, comma 1 Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione; art.

23, commi 1 e 2 per violazione degli artt. 117, comma 4 e 118 comma 1

Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione; art. 24 per violazione degli artt. 117, comma 4 e 118, comma 1 Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione; art. 30, comma 1 per violazione degli artt. 117, comma 4 e 118, comma 1 Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione.

Con il d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 e' stato approvato il 'Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/ 122/ CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio'.

Il testo normativo indicato consta di 4 articoli.

Con l'articolo 1 viene approvato il 'Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1' (di seguito, per brevita', 'Codice del turismo').

Il 'Codice' de quo costituisce un nuovo testo normativo diretto a disciplinare in maniera organica la materia del 'turismo', adottato senza un idoneo coinvolgimento delle Regioni e fortemente lesivo delle relative competenze, considerato che la materia de qua rientra nella competenza legislativa 'residuale' di cui all'articolo 117, comma 4 della Costituzione.

Il 'Codice' e' stato approvato nonostante il 'parere' negativo sul relativo schema espresso dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome. Queste ultime, infatti, nella seduta del 18 novembre 2010, tra l'altro, ebbero a rilevare, con riferimento all'indicato Codice, 'profili di illegittimita' costituzionale per eccesso di delega e per violazione dei criteri di riparto delle competenze tra stato e Regioni' e sottolinearono 'la necessita' di stabilire immediatamente un calendario di incontri al fine di pervenire ad una disciplina condivisa nel merito e nel metodo'.

La Regione Umbria - che nella materia del 'turismo' ha adottato, dopo la riforma del titolo V della Costituzione, una propria disciplina organica, contenuta nella legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (modificata con legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15), contenente la 'Legislazione turistica regionale', composta da ben 109 articoli e 13 tabelle allegate - intende far rilevare l'illegittimita' costituzionale dell'indicato 'Codice', sia nel suo complesso, sia, in via subordinata, con riferimento alle specifiche disposizioni indicate in epigrafe, per violazione delle competenze regionali.

  1. Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 per violazione degli articoli 76 e 77, comma 1 Costituzione in relazione agli articoli 117, comma 4 e 118, comma 1 Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio di 'leale collaborazione'.

    1.1 Prima di illustrare la censura di illegittimita' costituzionale del 'Codice del turismo' per violazione degli artt. 76 e 77, comma 1 della Costituzione, occorre dar conto dell'ammissibilita' della questione, tenuto conto che l'interesse delle Regioni a contestare in via diretta ex art. 127 della Costituzione l'esistenza dei presupposti degli atti aventi forza di legge si riscontra, secondo la giurisprudenza di codesta Corte, 'quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una minerazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni o delle Province autonome ricorrenti' (sentenze nn. 303/2003 e 6/2004).

    Il 'Codice del turismo' si configura come una disciplina organica della materia, secondo il vecchio schema della 'legge quadro', propria delle materie di legislazione 'concorrente', ma certo non consentita allo Stato nelle materie appartenenti alla competenza legislativa 'residuale' delle Regioni, quale il 'turismo', pena la vanificazione di quest'ultima.

    La inclusione della materia del 'turismo' tra quelle di cui all'articolo 117, comma 4 della Costituzione e' stata da sempre pacificamente riconosciuta da codesta Corte.

    Gia' all'indomani della riforma del titolo V della Costituzione, fu infatti rilevato - con la sentenza n. 197/2003, riferita alla impugnativa della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante 'Riforma della legislazione nazionale del turismo' - che '... a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione, le regioni ben possono esercitare in materia di turismo tutte quelle attribuzioni di cui ritengano di essere titolari, approvando una disciplina legislativa che puo' anche essere sostitutiva di quella statale ...'.

    Con la sentenza de qua e' stata si' dichiarata la inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalle Regioni avverso l'indicata 'legge quadro' in materia di turismo, intervenuta prima della riforma operata dalla legge costituzionale n. 3/2001, bensi' in relazione alla 'sopravvenuta carenza di interesse' 'all'annullamento delle disposizioni statali censurate, poiche' la loro 'persistenza' nell'ordinamento non preclude affatto l'adozione di apposite normative regionali in materia e non puo' comunque legittimare in futuro l'Esecutivo a dettare i principi e gli obiettivi (...) sulla base di una semplice intesa con le Regioni in una materia che e' divenuta di competenza esclusiva delle Regioni' (punto 4 in diritto della sentenza).

    La competenza legislativa 'piena' delle Regioni nella materia del 'turismo' e' stata ribadita da codesta Corte, tra l'altro, con la sentenza n. 90/2006, nella quale e' stato rilevato (punto 8.2 in diritto) che 'la materia 'turismo' e' attualmente di competenza legislativa residuale, e dunque piena, delle regioni, con attribuzione delle funzioni amministrative agli enti territoriali minori, secondo i criteri indicati dall'articolo 118 della Costituzione'.

    Anche nella sentenza n. 214/2006 viene ribadito che 'il turismo e' materia di competenza legislativa residuale' (cfr. punto 8 in diritto). Se e' pur vero che in detta pronuncia viene specificato che l'indicata 'circostanza' 'non esclude la possibilita' per la legge statale di attribuire funzioni legislative al livello centrale e di regolarne l'esercizio', e' vero altresi' che dalla stessa decisione si evince che in questo caso lo Stato deve attenersi ai principi gia' in proposito indicati da codesta Corte (vedi il richiamo alle precedenti sentenze nn. 242/2005 e 6/2004), che sono quelli di 'sussidiarieta' differenziazione ed adeguatezza' di cui al primo comma dell'articolo 118 Costituzione, ivi compreso il rispetto del principio di leale collaborazione.

    Con la citata sentenza e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 1 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale prevedeva l'istituzione di un Comitato nazionale per il turismo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all'estero. La norma e' stata ritenuta invasiva delle competenze regionali, sia perche' l'intervento del legislatore statale non poteva essere considerato 'proporzionato', in quanto attraeva in capo al Comitato una generale attivita' di coordinamento delle complessive politiche di indirizzo di tutto il settore del turismo, sia perche' non contemplava alcuna forma di intesa con le Regioni nella fase della definizione della disciplina relativa alla istituzione e al funzionamento di detto Comitato.

    E' ben noto che, secondo la giurisprudenza di codesta Corte, la 'chiamata in sussidiarieta''...

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