N. 79 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 agosto 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' ope legis domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 luglio 2011;

Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, con sede in Genova, piazza De Ferrari n. 1;

Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'articolo 1 (Caccia programmata), comma 1, lettere A) e B), della legge della Regione Liguria 1° giugno 2011 n. 12, pubblicata nel BUR n. 9 del 1° giugno 2011, recante il titolo 'Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni';

Per violazione dell'articolo 117, comma 1 e comma 2, lettera s),

Cost.

Fatto La legge della Regione Liguria n. 12 del 1° giugno 2011 disciplina il calendario venatorio per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, apportando, inoltre, modifiche agli artt. 6 e 34 della legge regionale n. 29 del 1° luglio 1994.

In particolare, l'art. 1, comma 1, lett. A) e B), che individua il regime di caccia programmata definendo le specie cacciabili ed i relativi periodi di caccia, contrasta con l'art. 18, commi 2 e 4 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, recante 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio'.

Le disposizioni normative della legge della Regione Liguria indicate oggetto di censura con il presente ricorso, sono costituzionalmente illegittime in quanto si pongono in manifesto contrasto con l'art. 117, comma 1 e comma 2, lett. s), della Costituzione per i seguenti motivi di Diritto 1. - Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. , in relazione alle prescrizioni contenute nell'art. 18, commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che disciplinano i poteri regolamentari delle Regioni per l'esercizio dell'attivita' di caccia nell'annata venatoria.

In via preliminare, ancor prima di procedere alla evidenziazione degli elementi di contrasto tra la normativa regionale e quella statale, e' doveroso rammentare il riparto di competenze tra Stato e Regioni nella materia in oggetto anche alla luce della giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte.

A tal proposito si osserva che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, la trasformazione della competenza regionale in materia di caccia da concorrente a residuale (sentenza Corte cost. n. 315 del 2010) deve armonizzarsi con la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, prevista dal comma secondo dell'art. 117, lett. s).

Infatti, secondo principi costantemente affermati da codesta ecc.ma Corte, la disciplina sulla caccia ha per oggetto la fauna selvatica, che rappresenta 'un bene ambientale di notevole rilievo, la cui tutela rientra nella materia 'tutela dell'ambiente e dell'ecosistema'', affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, che deve provvedervi assicurando un livello di tutela, non 'minimo', ma 'adeguato e non riducibile' (Corte cost., sent. n.

193 del 2010) .

In...

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