N. 74 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 luglio 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 luglio 2011, ricorrente;

Contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Piazza Unita' d'Italia n. 1, Trieste, intimata;

Per la declaratoria, dell'illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 24 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n.

6/2011 del 19 maggio 2011, pubblicata nel BUR n. 21 del 25.5.2011, recante 'Disposizioni in materia di attivita' estrattiva e risorse geotermiche', per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera

s), Cost.

L'art. 1 della L.R. Friuli-Venezia Giulia 19.5.2011, n. 6, contenente 'Disposizioni in materia di attivita' estrattive e di risorse geotecniche', ha modificato l'art. 1 della L.R. 18 agosto 1986, n. 35, concernente la 'Disciplina delle attivita' estrattive', inserendo in esso il comma 1 quater, che cosi' dispone: 'All'interno dei parchi regionali, comunali e intercomunali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e' vietato l'esercizio di nuova attivita' di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali a eccezione di quelle relative alle pietre ornamentali comprese le cave di pietra ornamentale in sotterraneo, cosi' come in aree di falda acquifera'.

L'art. 24 della L.R. n. 6/2011 modifica l'art. 18 della L.R.

15.5.2002, n. 13, recante 'Disposizioni allegate alla legge finanziaria 2002', inserendo al comma 26, la lettera c ter, che prevede l'assimilazione delle acque utilizzate per scopi geotermici, che non sono state utilizzate nell'ambito dei cicli produttivi e che non hanno subito trattamenti chimici, alle acque reflue domestiche.

Gli artt. 1 e 24 della L.R. Friuli-Venezia Giulia si prestano a censure di incostituzionalita' per i seguenti motivi di Diritto 1. - Violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera s), cost.

in relazione agli artt. 4 e 5 dello Statuto di autonomia approvato con legge costituzionale n. 1/1963 e agli artt. 11, comma 3, lett. b) e 22, comma 1, lett. d) della legge 6.12.1991 n. 394.

La Regione Friuli-Venezia Giulia gode di autonomia speciale in base al proprio statuto, approvato con legge costituzionale n.

1/1963. L'art. 4 dello Statuto riconosce alla regione competenza...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT