N. 76 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 agosto 2011

Ricorso della Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale dott. Nicola Vendola, a cio' autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1717 del 29 luglio 2011, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Nicola Colaianni e prof. Marcello Cecchetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Antonio Mordini n. 14 (e-mail: marcello.cecchetti@gmail.com;

pecmarcellocecchetti@pec.ordineavvocatifirenzeit), come da mandato a margine del presente atto;

Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale in parte qua del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale intema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28novembre 2005, n.

246, nonche' attuazione della direttiva 200811221 CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungotermine, contratti di rivendita e di scambio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2011, n. 129 S.O., limitatamente all'art. 1, comma 1, del suddetto decreto legislativo, nonche' all'art. 2, comma 2, all'art. 8, comma2, all'art. 16, commi 1 e 2, all'art. 21, commi 1, 2 e 3, all'art. 20, comma 2,all'art. 23, comma 1, e all'art 24 dell'Allegato 1 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo), per violazione degli articoli 76, 77, primo comma, 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, della Costituzione.

  1. - Con l'art. 1 del d.lgs. n. 79 del 2011 e' stato approvato il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo. Il decreto, all'art. 2, contiene invece la disciplina di alcune tipologie di contratti in attuazione della direttiva 2008/122/CE, modificando e integrando il d.lgs. n. 206 del 2005; per questa parte - che rimarra' del tutto estranea al presente ricorso il d.lgs. trova il proprio fondamento nella delega legislativa contenuta negli artt. 1 e 2 e nell'allegato B della legge n. 96 del 2010 (Legge comunitaria 2009).

    Diversamente, per la parte relativa all'approvazione del menzionato Codice (art. 1 e Allegato 1), il decreto in questione, secondo quanto risulta dalle premesse, assume di trovare fondamento nelle deleghe legislative di cui all'art. 14, commi 14, 15 e 18, della legge n. 246 del 2005, ossia nel complesso meccanismo semplificatorio introdotto per l'appunto da queste disposizioni e piu' comunemente conosciuto come 'sistema taglia-leggi'.

    Quanto all'iter procedimentale, lo schema di decreto ha ottenuto l'approvazione preliminare nella seduta del Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2010; successivamente, e' stato trasmesso alla Presidenza del Senato per i prescritti pareri delle commissioni parlamentari competenti in data 21 gennaio 2011 (cfr. Atto del Governo n. 327), accompagnato dal parere della Conferenza unificata espresso in data 18 novembre 2010 (parere positivo per la parte attuativa della delega di cui alla legge comunitaria n. 96 del 2010 e, viceversa, negativo per la parte relativa al Codice del turismo), nonche' dal parere del Consiglio di Stato n. 307/2011espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2011 (parere favorevole con condizioni e Osservazioni).

    Il decreto e' stato approvato in via definitiva nella seduta del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, emanato dal Presidente della Repubblica il 23 maggio successivo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2011, n. 129 S.O.

  2. - La Regione Puglia, con la deliberazione della Giunta regionale indicata in epigrafe, ha espresso la volonta' di impugnare davanti a questa Corte l'art. 1, comma 1, del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/ CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), con il quale e' stato approvato il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo di cui all'Allegato 1, nonche' alcune specifiche disposizioni contenute nel medesimo Allegato 1 e, in specie, gli articoli 2, comma 2; 8, comma 2; 16, commi 1 e 2; 21, commi 1, 2 e 3; 20, comma 2; 23, comma 1; e 24.

    Cio' in quanto l'intero Allegato 1 e, in particolare, gli articoli specificamente indicati, risultano costituzionalmente illegittimi e in ogni caso lesivi dell'autonomia che la Costituzione riconosce e garantisce alla Regione Puglia, in riferimento alle seguenti disposizioni costituzionali:

    artt. 76; 77, primo comma; 117, terzo e quarto comma; 118, primo comma, Cost.

    L'illegittimita' costituzionale che si denuncia con il presente ricorso si fonda sulle seguenti ragioni di Diritto 3. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011, il quale approva l'intero 'Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo' di cui all'Allegato 1, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma Cost., in relazione alla lesione delle attribuzioni spettanti alle Regioni in base agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma,

    Cost., in quanto il potere legislativo del Governo e' stato esercitato in assenza di delega legislativa o al di fuori dell'ambito oggettivo da questa individuato e, comunque, sulla base di una norma di delega del tutto priva della delimitazione dell'oggetto e carente anche in relazione alla fissazione di adeguati principi e criteri direttivi per l'esercizio del potere delegato., 3.1. - Come accennato in premessa, per la parte concernente l'approvazione del Codice di cui all'Allegato 1, il decreto che qui si impugna fa esplicito riferimento alle disposizioni di delega contenute nell'art. 14, commi 14, 15 e 18, della legge n. 246 del 2005.

    Al riguardo, occorre subito sgombrare il campo da un primo possibile equivoco.

    Considerata la pacifica scadenza del termine delle due deleghe legislative contenute nei citati commi 14 e 15 avvenuta in data 16 dicembre 2009 (e comunque non oltre il 16 marzo 2010, in forza della previsione contenuta nell'ultimo periodo del comma 22 del medesimo art. 14 della legge n. 246 del 2005) - a prescindere dal fatto che la delega del comma 14 abilitava il Governo alla sola emanazione di decreti meramente ricognitivi delle disposizioni legislative anteriori al 1970 da mantenere in vigore, sottraendole agli effetti abrogativi della c.d. 'clausola ghigliottina', cosi' come gia' riconosciuto da questa Corte nella sent. n. 346 del 2010, al par. 4.5 del Considerato in diritto - l'unica delega legislativa astrattamente in grado di fondare il potere del Governo di approvare il Codice in questione e' quella contenuta nel comma 18 per la parte relativa all'emanazione di 'disposizioni di riassetto'.

    Tale previsione, frutto della novella di cui all'art. 13 della legge n. 15 del 2009, stabilisce che 'entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o piu' decreti disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19'.

    Orbene, la semplice lettura del testo della disposizione in esame rende assai difficile anche solo ipotizzare che in essa si potesse rinvenire una delega legislativa al 'riassetto' dell'intera legislazione statale avente ad oggetto l''ordinamento' e il 'mercato del turismo'. Dunque, l'unica norma di delega astrattamente utilizzabile - e di fatto dichiaratamente utilizzata nel caso di specie - non abilitava affatto il Governo ad adottare il Codice impugnato (come, del resto, era stato espressamente contestato dalla Conferenza Unificata a sostegno del parere negativo del 18 novembre 2010 citato in premessa). Ne consegue la palese violazione dell'esplicito disposto dell'art. 77, primo comma, Cost., ai sensi del quale 'il Governo non puo', senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria'.

    3.2. - Ne' a diversa conclusione si potrebbe giungere anche volendo accogliere l'interpretazione sistematica dei commi 12, 14, 15, 18 e 18-bis dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005 prospettata dal Consiglio di Stato nel parere n. 802/2010 reso dalle Sezioni riunite Prima e Normativa nell'adunanza del 13 gennaio 2010. Ad avviso del Supremo organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo, infatti, la delega al 'riassetto' di cui al comma 18 dovrebbe essere considerata come delega autonoma rispetto alla delega integrativa-correttiva ivi prevista e varrebbe sostanzialmente come 'proroga' per un ulteriore biennio della delega al 'riassetto' gia' prevista nel comma 15 e scaduta il 16 dicembre 2009. Di qui la lapidaria conclusione secondo la quale 'quanto (.) all'oggetto della delega esso e' e rimane quello previsto dall'art. 14, comma 15, della legge n. 246 del 2005, e cioe' il riassetto'della materia oggetto dei decreti legislativi di cui al comma 14. Si evidenzia, in questa prospettiva, il legame che unisce la fase di riassetto, da compiersi ai sensi del nuovo comma 18, con la fase, in precedenza svolta, di identcazione della disciplina da mantenere in vigore. L'opera di riassetto puo', infatti, essere realizzata per la prima volta nel biennio di cui all'art. 14, comma 18, ma e' comunque sequenzialmente collegata con l'attivita' svolta nelle fasi precedenti' (cfr. par. 8 del Considerato, pag. 18).

    Una simile interpretazione puo' certamente condividersi sul pianodell'astratta ricostruzione del quadro normativo. Essa, tuttavia, non riesce affatto a far ritenere il Codice del turismo esente da vizi di costituzionalita' inerenti il suo procedimento di formazione. Cio' per le seguenti ragioni. Il comma 14, come accennato, prevedeva la c.d...

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