N. 68 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 luglio 2011

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 29 giugno 2011, ha approvato il disegno di legge n. 729 - Norme stralciate dal titolo 'Norme in materia di riserva in favore degli enti locali' pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto Speciale, i1 1° luglio 2011.

L'art. 5, che di seguito si trascrive, da adito a censure per violazione dell'art. 81, 4° comma della Costituzione.

Art. 5.

Modifiche di norme in materia di attivita' socialmente utili 1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, sono aggiunte le seguenti parole: 'nonche' le stabilizzazioni effettuate ai sensi dell'art. 17, commi 10, 11 e 12 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2009, n. 102'.

La disposizione sopra riportata integra le fattispecie previste dall'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 in presenza delle quali l'Assessore regionale del lavoro concede alle Aziende ed enti pubblici dipendenti dall'Amministrazione regionale o comunque da essa vigilate, agli enti territoriali o istituzionali nonche' gli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza, un contributo pari a 30.987,41 euro, ripartito in cinque annualita' in quote di pari importo, per ogni lavoratore proveniente dal bacino dei lavori socialmente utili finanziati con risorse regionali oggetto di c.d. 'stabilizzazione'.

Il cennato art. 25 L.R. 21/2003 prevede quali forme di stabilizzazione ammissibili al finanziamento regionale l'esternalizzazione di servizi ai sensi dell'art. 10 D.leg.vo n.

468/1995, i contratti quinquennali di diritto privato, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto, le assunzioni ai sensi dell'art. 12, comma 4 d.lgs. 468/1997 e dell'art.

78, comma 6 legge n. 388/2000 ed imputa i relativi oneri ad un fondo unico, appositamente istituito nel bilancio della Regione (capitolo 321301).

Con la disposizione sottoposta all'esame di codesta Corte il legislatore amplia adesso la platea dei destinatari dei contributi, inserendo, quale nuova fattispecie legittimante l'erogazione delle provvidenze, le assunzioni del personale precario non dirigenziale, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558 legge n.

296/2006, effettuate e/o da effettuarsi nel triennio 2010-2012 dalle amministrazioni pubbliche con le procedure selettive indicate dall'art. 17, commi 10, 11 e...

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