N. 70 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 luglio 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12 nei confronti della Regione Marche in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, domiciliata presso la sua sede in Ancona, Via Gentile da Fabriano, 9;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt.

2, nella parte relativa ai commi 6 e 7 del novellato art. 29 della legge della Regione Marche n. 4/1996, e 21 della legge della Regione Marche del 29 aprile 2011, n. 7, pubblicata sul B.U. Marche n. 41 del 12 maggio 2011 recante ' Attuazione della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme comunitarie dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011'.

Gli artt. 2, nella parte relativa ai commi 6 e 7 del novellato art. 29 della legge della Regione Marche n. 4/1996, e 21 della legge della Regione Marche n. 7 del 2011 vengono impugnati giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 30.6.2011. di cui si allega estratto conforme al processo verbale.

La legge n. 7/2011 citata si compone di cinquantasei articoli divisi in dieci diversi capi: Capo I. Sportello Unico attivita' produttive (art. 1); Capo II, Modifiche alla l.r. 4/96, riguardante la - Disciplina delle attivita' professionali nei settori del turismo e del tempo libero' (articoli da 2 a 6); Capo III, Modifiche alla 1.r. 76/97 riguardante la 'Disciplina dell'agricoltura' (articoli da 7 a 8); Capo IV, Modifiche alla l.r. 10/99, 'Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nel settore dello sviluppo economico ed attivita' produttive del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunita', nonche' dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa' ( articolo 9);

Capo V, Modifiche alla l.r. 20/03. -Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi di produzione' (articoli da 10 a 24); Capo VI, Modifiche alla 1.r. 9/06, 'Testo unico delle norme regionali in materia di turismo' ( articoli da 25 a 47); Capo VII, Modifiche alla l.r. 17/07, concernente ' Disciplina dell'attivita' di acconciatore e di estetista' (articoli da 48 a 52);

Capo VIII, Modifica alla l.r. 18/09, ' Assestamento del bilancio 2009' (articolo 53) ; Capo IX, Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse europee e revoca dei contributi alle imprese ( articoli da 54 a 55); Capo X, Disposizioni Transitorie e finali ( articolo 56).

L'art. 2 della predetta legge regionale n. 7/2001, rubricato 'Sostituzione dell'art. 29 della Lr. 4/1996', cosi' dispone:

'Capo II - 1. L'articolo 29 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 (Disciplina delle attivita' professionali nei settori del turismo e del tempo libero), e' sostituito dal seguente: 'Art. 29 (Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati). - 1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione nel territorio regionale richiedono l'iscrizione nell'albo professionale della Regione.

  1. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione, previa verifica che il richiedente risulti gia' iscritto nell'albo professionale della Regione o della Provincia autonoma di provenienza.

  2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall'albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra Regione o Provincia autonoma.

  3. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendono esercitare temporaneamente la professione nel territorio regionale, anche in forma saltuaria, devono comunicare preventivamente tale scelta al Collegio regionale dei maestri di sci, indicando contestualmente le localita' .sciistiche e il periodo di attivita' nei quali intendono esercitare.

  4. Ai cittadini comunitari che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente nel territorio regionale, anche in forma saltuaria, la professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

  5. Fuori dai casi di cui al comma 5 e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), i maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare temporaneamente, anche in forma saltuaria, nel territorio regionale devono richiedere preventivamente il nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci. Qualora i maestri di sci...

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