N. 71 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 luglio 2011

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato legale domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12 per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, e delle norme connesse e conseguenti (tra cui l'art. 3, comma 5, l'art. 5, commi 3 - 4 - 5 e l'art. 6, comma 4), della legge della Regione Toscana n. 18 del 6 maggio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 13 maggio 2011, recante 'Norme in materia di panificazione', in relazione all'art. 117, comma 3 della Costituzione, per eccesso dalla competenza legislativa della Regione Toscana e violazione di quella statale concorrente in tema di disciplina delle figure professionali.

In data 13 maggio 2011 la Regione Toscana ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regioni la Legge Regionale n. 18 del 6 maggio 2011, recante 'Norme in materia di panificazione', nella quale dapprima si prevede, all'art. 2, primo comma, che 'L'apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici gia' esistenti sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n.

241 (Nuove norme in materia di provvedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al comune competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP). La SCIA e' corredata anche dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attivita' produttiva', e al comma 3 della stessa norma che:

'L'indicazione del responsabile dell'attivita' produttiva e' comunicata dal SUAP alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio, ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese'.

Successivamente si dispone, all'art. 3, 2° c., che:

'Il responsabile dell'attivita' produttiva e' assoggettato alla formazione obbligatoria entro il termine massimo di sei mesi dalla segnalazione di cui all'art. 2, comma 1. Nello stesso termine l'impresa titolare dell'attivita' di panificazione deve garantire la formazione obbligatoria del responsabile';

al 3°c. della stessa norma si dispone che:

'Non e' tenuto alla frequenza del corso di formazione obbligatoria di cui al comma 2, il responsabile dell'attivita' produttiva che risulta in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  1. diploma di istruzione secondaria superiore tecnico professionale...

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