N. 67 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 giugno 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato;

Nei confronti della Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.:

della legge della regione Abruzzo n. 9 del 12 aprile 2011, pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 4 maggio 2011, recante 'Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo', limitatamente all'art. 1, commi 10, 11, 14 e 16.

per violazione dei parametri di cui all'art. 117, comma 1 e art. 117, comma 2, lett. e) e lett. s) Cost.

Nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 del 4 maggio 2011 e' stata pubblicata la legge regionale n. 9 del 12 aprile 2011 ('Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo').

Tale legge viene impugnata, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data in data 16 giugno 2011, nelle sottoindicate disposizioni sulla base dei seguenti;

M o t i v i 1. - La l.r. Abruzzo n. 9 del 12 aprile 2011 reca le 'Norme in materia di Sevizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo' e si compone di un unico articolo (art. 1), con rubrica identica a quella della legge stessa, composto da 33 commi.

Siamo, dunque, in materia di gestione delle risorse idriche.

Al riguardo, occorre premettere che, nonostante le regioni abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di 'governo del territorio', la peculiare materia della gestione delle risorse idriche rientra nella potesta' esclusiva statale per i profili attinenti la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), Cost., nonche' la tutela della concorrenza, di cui all'art. 117, comma 2, lettera e), Cost.

Cio' comporta che sono vincolanti, per i legislatori regionali, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 152/2006 (cd. Codice dell'Ambiente), che costituiscono standards minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente validi sull'intero territorio nazionale, oltre che tutte le disposizioni nazionali concernenti le procedure di aggiudicazione del servizio idrico.

Quanto detto ha trovato conferma in due recentissime pronunce di codesta ecc.ma Corte, in materia di acque, la sent. 15 giugno 2011, n. 187 e la sent. 11 febbraio 2011, n. 44, ove, ribadendo che l'ambito materiale cui ascrivere le disposizioni in esame (nella specie, la disciplina degli scarichi idrici, come piu' in generale la tutela delle acque dall'inquinamento) e' quello della tutela ambientale, come tale ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e' stato affermato che: 'Nello svolgimento di siffatta competenza, pertanto, lo Stato e' abilitato ad adottare una propria disciplina, che costituisce un limite adeguato di tutela non derogabile dalle regioni (sentenza n. 61 del 2009). Queste ultime, a loro volta, attesa la possibilita' che la competenza in materia ambientale sia intercettata dalle competenze, concorrenti o residuali, proprie delle regioni, possono, nell'esercizio di queste ultime, o adeguarsi al predetto limite ovvero determinare limiti di tutela piu' elevati rispetto a quelli statali (sentenza n. 30 del 2009), ma mai dettarne di nuovi piu' blandi'.

Sulla base di tali premesse, nella specie, risultano censurabili anzitutto le seguenti norme regionali: commi 11, 12 e 14 dell'art. 1.

Il comma 10 del citato art. 1 prevede che 'in ciascuna provincia del territorio regionale e' istituita l'assemblea dei sindaci - di seguito denominata ASSI - per l'esercizio delle competenze nelle materie assegnate agli enti locali dalla legislazione statale e regionale, in particolare i compiti di organizzazione del servizio, di adozione del Piano d'Ambito provinciale, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione.

L'assemblea dei sindaci si riunisce su base provinciale e si articola nei sub ambiti territoriali corrispondenti agli ambiti di competenza...

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