N. 65 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 luglio 2011

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 21 giugno 2011, ha approvato il disegno di legge n. 719-515-673 dal titolo 'Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali', pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto Speciale, il 24 giugno 2011.

Il provvedimento legislativo, che recepisce nell'ordinamento regionale siciliano 'Il Codice dei contratti pubblici' di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, contiene negli articoli 11, 14 e 15 norme che danno adito a censure di costituzionalita'.

Prima di procedere alla prospettazione dei singoli rilievi si Ritiene necessario delineare alla luce di quanto chiarito da codesta eccellentissima Corte con le sentenze n. 45 e 221 del 2010 e n. 114 del 2011, le linee fondamentali del riparto delle competenze legislative nel settore degli appalti pubblici fra Stato e Regione siciliana.

L'art. 14 lettera g) dello Statuto Speciale, approvato con R.D.L.

15 maggio 1946, n. 445, convertito in legge costituzionale il 26 febbraio 1948, n. 2, attribuisce alla Regione siciliana competenza esclusiva in materia di 'lavori pubblici, eccettuate le grandi opere di interesse nazionale'.

In presenza di tale specifica attribuzione deve, pertanto, ritenersi che, non contemplando il novellato Titolo V della parte II della Costituzione la materia 'Lavori Pubblici', trova applicazione, in base all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante 'Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione', la previsione statutaria prima citata.

Cio' tuttavia, come costantemente affermato da codesta Corte (ex plurimis sentenze n. 431/2007, n. 322/2008, n. 411/2008 e n.

114/2011), non implica che in relazione alla disciplina dei contratti di appalto che incidono nel territorio della Regione il legislatore siciliano sia libero di esplicarsi senza alcun vincolo e che non trovano applicazione le disposizioni di principio contenute nel sopramenzionato 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE'.

Il primo comma dell'art. 14 dello Statuto Speciale, infatti, prevede che la competenza esclusiva della Regione deve essere esercitata nei limiti delle leggi costituzionali e senza pregiudizio delle riforme economiche - sociali.

Ora, 'non vi e' dubbio che le disposizioni contenute nel citato 'Codice dei contratti pubblici - per la parte in cui si correlano alle disposizioni del Titolo V della parte II della Costituzione e, in particolare, all'art. 117, secondo comma lett. e)' ed 1) in tema di tutela della concorrenza e di ordinamento civile - devono essere ascritte, per il loro stesso contenuto di ordine generale, all'area delle norme fondamentali di riforme economiche - sociali, nonche' delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia alla Comunita' europea' (sentenza C.C. n. 114/2011).

Al riguardo e' significativo che codesta Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che 'deve essere riconosciuto ai principi desumibili dalle disposizioni del Codice degli appalti la natura di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, come tali costituenti legittimamente limiti alla potesta' legislativa primaria delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. E cio' segnatamente per quelle norme del predetto codice che attengono, da un lato, alla scelta del contraente (alle procedure di affidamento) e, dall'altro, al perfezionamento del vincolo negoziale e alla correlata sua esecuzione' (sentenza C.C. n.

45/2010).

In tale prospettiva vengono in considerazione innanzitutto i limiti derivanti dal rispetto dei principi della tutela della concorrenza, strumentali ad assicurare la liberta' comunitaria, e dunque le disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello europeo. In tale ambito, la disciplina regionale non puo' avere un contenuto difforme da quella prevista, in attuazione delle norme comunitarie, dal legislatore nazionale e, quindi, non puo' alterare negativamente il livello di tutela assicurato dalla normativa statale.

La regione siciliana e' indubbiamente vincolata, in base all'art.

117, comma 1 della Costituzione, al rispetto degli obblighi internazionali nei quali sono riconducibili i principi...

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