N. 62 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 giugno 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma;

Contro la Regione Campania, in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale:

1) dell'art. 1, comma 5;

2) dell'art. 1, comma 8;

della legge regionale Regione Campania 5 maggio 2011 n. 7, 'Modifiche della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, della legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, concernente l'ordinamento amministrativo del consiglio regionale, della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della gestione dei rifiuti, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, concernente l'ordinamento contabile della regione Campania, della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16, e della legge regionale 3 novembre 1994, n.

32, concernenti il riordino del servizio sanitario regionale e della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria regionale 2011', pubblicata nel B.U.R. n. 29 del 9 maggio 2011, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2011.

Fatto e diritto 1. La legge regionale in esame reca 'Modifiche della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, della legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, concernente l'ordinamento amministrativo del consiglio regionale, della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della gestione dei rifiuti, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, concernente l'ordinamento contabile della regione Campania, della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16, e della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del servizio sanitario regionale e della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria regionale 2011'.

1. L'art. 1, comma 5, sostituisce il comma 5 dell'art. 8 della legge regionale n. 16/2008.

Esso dispone che: 'Il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro del disavanzo), e' sostituito dal seguente: 'Nelle more dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, le aziende sanitarie locali devono sottoscrivere, con le strutture autorizzate ai sensi della Delib.G.R. 31 dicembre 2001, n. 7301 contratti per le attivita' di cure palliative ai malati terminali-hospice. La Giunta regionale provvede all'approvazione delle tariffe entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.''.

Giova adesso rammentare che la legge 27 dicembre 2006 numero 296, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)', prevede, all'art.

1, comma 796, lettera a), che 'il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, e' determinato in 96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale 'Bambino Gesu'', preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso ospedale dallo Stato.

All'art. 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: 'a decorrere dall'anno 2006' sono sostituite dalle seguenti:

'limitatamente all'anno 2006''.

La lettera b), del medesimo comma 796, prevede sua volta che 'e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (350). L'accesso alle risorse del Fondo di cui alla presente lettera e' subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai sensi...

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