N. 61 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 - 23 giugno 2011

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 14 giugno 2011, ha approvato il disegno di legge n. 582-590-606 dal titolo 'Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialita' per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale', pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 16 giugno 2011.

L'art. 3 che si trascrive da' adito a censure di costituzionalita' per violazione degli articoli 3, 51, 81, 4° comma, 97, 117, comma 2 lett. l) e comma 3 della Costituzione.

Art. 3

Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale 1. Ai soggetti utilizzati in convenzione entro il termine perentorio del 31 dicembre 2008 presso le Aziende ospedaliere universitarie della Regione, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si estendono le previsioni normative previste dall'art. 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, previa procedura selettiva, ai sensi degli articoli 42 e 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e dell'art. 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

  1. Le Aziende sono autorizzate a stipulare con i soggetti di cui al comma 1 contratti di diritto privato, senza oneri aggiuntivi per la Regione, di durata quinquennale, eventualmente rinnovabili, e comunque risolti alla data di completamento delle procedure previste al comma 1.

  2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale utilizzato in convenzione dalle Aziende sanitarie provinciali e dalle Aziende ospedaliere in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

La disposizione sopra riportata dispone l'estensione ai dipendenti, in servizio alla data del 31 dicembre 2008, delle societa' miste costituite ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 30/1997 ed in rapporto convenzionale con le aziende Sanitarie provinciali e quelle ospedaliere nonche' le Aziende ospedaliere universitarie, delle particolari forme di stabilizzazione dei rapporti di lavoro previste dalla legislazione statale per i lavoratori impiegati in attivita' socialmente utili e dalle leggi regionali comportanti l'assunzione con procedure selettive riservate. Per assicurare la continuita' degli attuali rapporti di lavoro e garantire i livelli...

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