N. 57 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 giugno 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF 80224030587), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.

12,

Contro la Regione Puglia (CF 80017210727) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari;

Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale:

1) degli artt.1, comma 1;

2) art. 3 della legge della Regione Puglia n. 5 del 8 aprile 2011, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 11 aprile 2011, recante 'Norme in materia di residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria', come da delibera del Consiglio dei ministri in data 19 maggio 2011.

Fatto In data 11 aprile 2011 e' stata pubblicata, nel n. 52 del Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BUR), la legge Regionale n. 5 dell'8 aprile 2011, con la quale sono state poste 'Norme in materia di residenze sanitarie e sociosanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria'.

Giova precisare che l'approvazione delle disposizioni oggetto della presente impugnazione fa seguito alla emanazione, da parte della Regione Puglia di altre tre leggi regionali Puglia, fa n.

11/2010 e la n. 12/2010 del 24 settembre 2010 (pubblicate sul BUR n.

149 del 27 settembre 2010), con le quale sono state stabilite - tra l'altro - misure relative alla copertura finanziaria, nonche' al piano di rientro del disavanzo regionale, nonche' la legge regionale Puglia n. 19 del 31 dicembre 2010, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 195 del 31 dicembre 2010, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia'.

In particolare, la legge regionale della Puglia del 24 settembre 2010, n. 11 contiene 'Norme per la copertura delle perdite di esercizio degli enti del servizio sanitario regionale (SSR)' e quella n. 12/2010 gli 'Adempimenti che la regione Puglia pone in essere con riferimento al piano di rientro dal disavanzo sanitario 2010-2012'.

Il Governo, cosi' come si vedra' meglio in seguito, ha proposto due ricorsi davanti a codesta Corte costituzionale contro le due leggi regionali citate, attualmente pendenti.

Al fine di ricostruire, brevemente, le vicende che hanno portato alla emanazione delle disposizioni oggetto della presente impugnativa, giova premettere che la Regione Puglia, a causa del mancato rispetto del patto di stabilita' interno per gli anni 2006 e 2008, e' stata dichiarata inadempiente dal tavolo politico istituito a seguito dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 e, conseguentemente, non le e' stato consentito l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato per quegli stessi anni.

Alla regione, cosi' come ad altre regioni, e' stata tuttavia data la possibilita' di recuperare le suddette somme (pari a circa 500 milioni di euro) con l'invio di una proposta di piano di rientro, da sottoscriversi con accordo ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge n. 311/2004, secondo quanto disposto dalla legge finanziaria 2007 (legge 244/2007, art. 2, comma 49). Tale legge infatti prevede la possibilita' per le regioni che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno in uno degli anni precedenti il 2007 di recuperare la quota premiale con la sottoscrizione di un accordo su un piano di rientro dai disavanzi sanitari.

La Regione Puglia non ha pero' presentato il...

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