N. 56 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 maggio 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Nei confronti della Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Umbria n. 4 del 30 marzo 2011, recante 'Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese', pubblicata sul B.U.R. n. 15 del 31 marzo 2011, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 19 maggio 2011, con riguardo all'art 5 e all'art.

30.

La legge della Regione Umbria n. 4 del 30 marzo 2011, recante 'Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese', pubblicata sul B.U.R. n. 15 del 31 marzo 2011, e' illegittima con riguardo all'art. 5 e all'art. 30 perche' prevede disposizioni in contrasto con l'art. 3 e l'art. 117, commi 1, 2 e 3 della Costituzione.

E' avviso dunque del Governo che, con la legge denunciata in epigrafe, la Regione Umbria abbia ecceduto dalla propria sfera di attribuzioni violando sotto molteplici profili la normativa costituzionale, come si confida di dimostrare di seguito con l'illustrazione dei seguenti motivi:

1) L'art 5 della legge regionale Umbria n. 4/2011 viola l'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

La disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 5 dispone che i soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e

d) del d.lgs. 446/1997 qualora, nell'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011, incrementano il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto alla data del 31 dicembre 2010, possono dedurre dalla base imponibile IRAP il costo del predetto personale, nelle misure e secondo i criteri previsti nel secondo comma della stessa legge.

Tale comma precisa che la deduzione e' pari al cinquanta per cento del costo di ogni nuovo dipendente incrementale assunto a tempo indeterminato. La deduzione e' incrementata al settantacinque per cento nei casi di assunzione di personale disoccupato da oltre dodici mesi di eta' superiore ad anni quaranta e di assunzione di personale di sesso femminile.

Ai sensi del quarto comma, inoltre, tale misura agevolativa spetta per l'anno d'imposta successivo a quella in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi quattro anni.

Le disposizioni in esame si pongono in contrasto con la normativa statale di riferimento dettata dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 recante 'Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali'.

Invero, dal combinato disposto dell'art. 16, comma 3, del d.lgs.

446/97, il quale consente alle Regioni, a partire dal 2000, di 'maggiorare l'aliquota fino al massimo di un punto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT