N. 58 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 giugno 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso,dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Contro la Provincia autonoma di Trento in persona del Presidente pro tempore per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale in parte qua della legge della Provincia autonoma di Trento 7 aprile 2011, n. 7, Pubblicata nel B.U.R. n. 15 del 12 aprile 2011, n. 21, supplemento n. 1 recante 'Modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici, della legge provinciale sulla ricerca e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (norme materia di governo dell'autonomia del Trentino) in relazione all'art. 13, comma 1; art.

17, comma 1; art. 30, comma 4 e art. 47.

La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 maggio 2011 e si depositano a tal fine estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente.

La legge provinciale n. 7/2011 consta di 55 articoli, dei quali dal n. l al n. 50 detta modifiche e sostituzioni della legge provinciale sui lavori pubblici del 10 settembre 1993, n. 26.

La legge provinciale e' illegittima nell'art. 13, comma 1; art.

17, comma 1; art. 30, comma 4 e art. 47 per i seguenti Motivi E' necessario premettere che lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), attribuisce alle Province autonome la potesta' legislativa in diverse materie tra le quali, assume rilievo la materia della 'viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale' (art. 8, primo comma, n. 17 dello Statuto di autonomia).

Sempre lo Statuto, nel citato art. 8, precisa che detta potesta' debba, essere esercitata 'entro i limiti indicati dall'art. 4' e, pertanto, 'in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico, della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica' (art. 4, primo comma, dello statuto di autonomia).

La giurisprudenza della Corte costituzionale, a tal proposito, ha ritenuto, con le sentenze n. 51 e n. 447 del 2006, che 'il legislatore statale conserva il potere di vincolare la potesta' legislativa primaria della Regione speciale attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come 'riforme economico-sociali' (citata sentenza n. 51 del 2006). Tra di esse e' stata anche ricompresa la disciplina dettata dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Inoltre come ribadito di recente da codesta Corte con sentenza n.

45/2010, la Provincia autonoma di Trento, nel dettare norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, pur esercitando una competenza primaria specificamente attribuita dal proprio statuto di autonomia, deve non di meno rispettare, con riferimento soprattutto alla...

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