N. 54 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 - 31 maggio 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi, 12;

Contro la regione Molise, in persona del Presidente in carica, per l'impugnazione della legge regionale del Molise 24 marzo 2011, n.

6, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9 del 1° aprile 2011, recante 'Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle Comunita' Montane', in relazione al suo articolo 11, comma 1 e 10.

La legge regionale del Molise n. 6 del 2011 ha la finalita', enunciata nel suo articolo 1, comma 1, di introdurre misure di riorganizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale, al fine di elevare il livello di qualita' delle prestazioni e di ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedimentali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia delle politiche pubbliche e con riferimento ad obiettivi specifici condivisi con Province e Comuni.

In vista di tali fini, la legge regionale si pone, tra l'altro, l'obiettivo della soppressione e della successiva estinzione delle Comunita' montane (art. 1, comma 2, lettera b), assicurando, nel contempo, forme di tutela e valorizzazione del territorio montano ed introducendo 'norme per il trasferimento del personale delle Comunita' montane' (art. 1, comma 2, lettera h).

In questo contesto, l'art. 11 della legge regionale impugnata, rubricato 'Norme in materia di personale delle soppresse Comunita' montane', al comma 1, stabilisce:

'L'amministrazione regionale e gli enti da essa dipendenti ricoprono i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche, ricorrendone i presupposti di legge, prioritariamente attraverso la mobilita' del personale a tempo indeterminato e L.S.0 delle soppresse Comunita' montane, in applicazione dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle norme di settore disciplinanti l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili'.

Il medesimo articolo 11, al successivo comma 10, prevede:

'La Regione, in sede di manovra finanziaria annuale, destina risorse finanziarie per incentivare la mobilita' di personale che interessa le soppresse Comunita' montane, per garantire, ai fini della salvaguardia del diritto alla retribuzione, il pagamento delle spese per il personale in attesa del passaggio ad altre amministrazioni...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT