N. 55 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 maggio 2011 - 1 giugno 2011

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 18 maggio 2011, ha approvato il disegno di legge n. 720 dal titolo 'Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facolta' di medicina e chirurgia', pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 21 maggio 2011.

L'articolo 2, 2° comma del provvedimento legislativo approvato, che contiene, fra l'altro, norme relative all'adozione, a carico del bilancio regionale, di misure complementari a quelle previste dalla vigente normativa statale per la riqualificazione professionale ed il sostegno al reddito dei lavoratori degli enti privati che realizzano corsi di formazione finanziati dalla Regione ai sensi della l.r. n.

24/1976, da' adito a censure di incostituzionalita'.

L'art. 2 testualmente recita: 'Art. 2. Disposizioni transitorie per l'erogazione di somme al settore della formazione professionale.

  1. Per l'anno formativo 2011 e nei limiti delle risorse decretate in favore di ciascun ente, il contributo regionale di cui all'articolo 9, comma sesto, della legge regionale 6 marzo 1976, n.

    24, puo' coprire le spese relative alla retribuzione ed ai relativi oneri sociali per gli operatori docenti e non docenti degli enti di formazione, per un periodo massimo di quattro mesi antecedenti l'inizio dell'anno formativo.

  2. Limitatamente all'anno formativo 2011, in considerazione dei ritardi connessi all'avvio del relativo Piano regionale dell'offerta formativa, ai fini dell'erogazione delle percentuali di finanziamento a valere sull'anno in corso, relative al pagamento delle retribuzioni del personale degli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale n. 24/1976, gli enti attuatori sono tenuti alla presentazione del Documento unico di regolarita' contributiva con riferimento al periodo in cui e' avvenuta l'ultima erogazione delle percentuali di finanziamento relative alle spese per il personale a valere sul Piano regionale dell'offerta formativa dell'anno precedente.'.

    La norma contenuta nel 2° comma sostanzialmente conferisce una validita' temporale superiore a quella prescritta dalla vigente normativa statale al Documento Unico di Regolarita' Contributiva (D.U.R.C.), consentendo agli enti di formazione professionale, beneficiari dei contributi di cui alla l.r. n. 24/1976 per il...

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