N. 51 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 maggio 2011

Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore on. dott. Raffaele Lombardo, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Marina Valli e dall'avv. Beatrice Fiandaca, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale n. 136 del 13 maggio 2011, che si acclude;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante 'Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 marzo 2011, n. 67 - serie generale - per violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto, e delle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965, e altresi' dell'art. 14, lett. o) dello Statuto in relazione al regime della disciplina degli enti locali ed, inoltre, dell'art. 14, comma 2, del succitato decreto legislativo e delle ulteriori disposizioni del medesimo decreto ad essi correlati che possono pregiudicare l'autonomia finanziaria della Regione per violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto, e delle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965, nonche' degli artt.

81 e 119, quarto comma della Costituzione, nonche' per violazione dell'autonomia finanziaria dei comuni;

F a t t o Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 del 23 marzo 2011, e' stato pubblicato, il decreto legislativo 14 marzo 2011, n.

23 in materia di federalismo fiscale municipale, emanato in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il decreto interviene sull'assetto delle competenze fiscali tra Stato ed enti locali, con decorrenza, dal 2011, in una prima fase transitoria, e poi, a regime, a decorrere dal 2014, con l'introduzione, in sostituzione di tributi vigenti, dell'imposta municipale (IMU).

Le entrate che si prevedono di attribuire a favore dei comuni sono: dal 2011 al 2013:

Art. 2, comma 2 - il 30% delle imposte sui trasferimenti immobiliari (imposte di registro, ipotecaria, catastale, tassa ipotecaria e tributi speciali catastali);

Art. 2, comma 1, lett. a) - il gettito delle imposte di registro e di bollo sui contratti di locazione (devoluzione 100%);

Art. 2, comma 1, lett. c) - il gettito dell'Irpef sui redditi fondiari (devoluzione 100%);

Art. 2, comma 4 - la compartecipazione all'IVA pari all'ammontare del 2% del gettito Irpef;

Art. 2, comma 8 - una quota del 21,7 per l'anno 2011 e del 21,6 per l'anno 2012 del gettito della cedolare secca sui canoni di locazione di immobili ad uso residenziale.

Dal 2014:

Art. 7, comma 2 - il 30% dei prelievi indiretti su trasferimenti immobiliari;

Art. 7, comma 3 - il 30% dei prelievi indiretti sui trasferimenti immobiliari di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), b), e) ed f);

Art. 7, comma 3 - il gettito delle imposte di registro e di bollo sui contratti di locazione;

Art. 7, comma 3 - il gettito dell'Irpef sui redditi fondiari;

Art. 2, comma 8 - una quota, pari al 21,6% dei gettito della cedolare secca sui canoni di locazione di immobili ad uso residenziale;

Art. 5 - potenziale manovrabilita' dell'addizionale comunale all'Irpef (max 0,4%);

Art. 8 - IMU, che sostituisce per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relative ai beni non locati, e l'ICI.

Viene poi istituita, l'imposta di soggiorno, affidandosi ai comuni capoluogo di provincia ed alle citta' turistiche e d'arte la possibilita' di introdurre un'imposta fino a 5 euro per notte a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, con destinazione del relativo gettito ad alcune specifiche finalita', tra cui quelle a favore del turismo.

Si prevede, altresi', una nuova disciplina dell'imposta di scopo (ora prevista nella legge n. 296/2006), da stabilirsi con un d.P.C.M.

che, tra l'altro, possa aumentarne la durata fino a dieci anni e prevedere che il relativo gettito finanzi l'intero ammontare della spesa dell'opera da realizzarsi.

Il gettito derivante dai tributi di cui agli innanzi citati commi 1 e 2 dell'art. 2, affluisce ad un Fondo sperimentale di riequilibrio, di durata triennale, finalizzato a realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione del gettito medesimo ai comuni.

Il Fondo verra' ripartito sulla base di un accordo in sede di Conferenza Stato-citta', nell'osservanza, comunque, di due specifici criteri: una quota del 30% del Fondo andra' ripartita in base al numero dei residenti e, al netto di tale quota, una ulteriore percentuale del 20% dovra' essere destinata ai comuni...

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