N. 47 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 maggio 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato;

Nei confronti della regione Calabria in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. b), lett. c), lett. f), lett. h) della legge regionale 7 marzo 2011, n. 7, recante: 'Istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria' (B.U.R. n. 4 del 15 marzo 2011).

La legge regionale n. 7 del 7 marzo 2011, ha istituito, all'art.

1, comma 2, 'l'Agenzia regionale della Calabria per i beni confiscati alle organizzazioni criminali' (di seguito definita Agenzia) prevedendo al successivo art. 3, tra i suoi compiti, che essa:

sottoponga 'le indicazioni per il riutilizzo dei beni confiscati in Calabria all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, con cui sottoscrive appositi protocolli di intesa, richiedendone eventualmente l'assegnazione' (lett. b);

amministri 'i beni eventualmente assegnati alla regione Calabria, assicurandone il riutilizzo per fini di utilita' pubblica e sociale, anche attraverso appositi bandi o concorsi di idee' (lett.

c);

vigili 'sul corretto utilizzo dei beni confiscati da parte dei soggetti assegnatari e sull'effettiva corrispondenza tra la destinazione dei beni e il loro utilizzo' (lett. f);

collabori 'con gli appositi organismi istituzionali per prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella di confisca' (lett. h).

L'intervento regionale e' invasivo della competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all'art. 117 Cost., comma 2, lettere

g), h), e l), in quanto disciplina la materia in maniera diversa da quanto previsto all'art. 2-undecies, comma 2, lett. b) della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) e all'art. 3, comma 4, lettere f) e

g) del decreto-legge 4 febbraio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2010, n. 50 (Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata).

In particolare, l'art. 3, lett. b) della legge regionale all'esame disattende la disciplina dettata dallo Stato con la gia' citata legge 31 maggio 1965, n. 575, il cui art. 2-undecies...

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