N. 46 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 maggio 2011
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato:
Nei confronti della regione Calabria in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 7 marzo 2011, n. 3, recante: 'Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di 'drangheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria' (B.U.R. n. 4 del 15 marzo 2011).
Con legge n. 3 del 7 marzo 2011 la regione Calabria ha introdotto, all'art. 1, delle misure di sostegno in favore delle 'imprese vittime di reati di 'drangheta' e, all'art. 2, le disposizioni volte a contrastare le 'infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria'.
In particolare quest'ultima norma dispone, al comma 1, che 'Nei contratti conclusi dalla regione Calabria e dagli enti, aziende e societa' regionali, e' sempre inserita una clausola espressa per inadempimento del contraente privato, ai sensi dell'art. 1456 cod.
civ., operante laddove sia accertata, con la richiesta di rinvio a giudizio secondo quanto previsto dall'art. 38, lettera m-ter), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la mancata denuncia all'autorita' giudiziaria di reati di 'ndrangheta, di criminalita', di estorsione, di usura, ovvero contro la pubblica amministrazione o contro la liberta' degli incanti, dei quali il contraente, od altri soggetti facenti parte della sua organizzazione imprenditoriale, siano venuti a conoscenza con riferimento alla conclusione od all'esecuzione del contratto con l'ente pubblico. Tale clausola e' inserita anche nei contratti di subappalto ed opera nei confronti di ogni impresa con la quale i soggetti aggiudicatari possono avere rapporti derivati'.
Il successivo comma 2 stabilisce che 'il mancato inserimento della clausola o la sua mancata attivazione determinano la nullita' del contratto e costituiscono causa di responsabilita' amministrativa e/o disciplinare'.
Senonche' quest'ultima previsione viola l'art. 117 comma 2, lett.
1) della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di 'ordinamento civile'.
La norma che si censura, infatti, disponendo che al mancato inserimento nei contratti pubblici della clausola risolutiva espressa prevista al comma 1 della medesima disposizione, o alla mancata attivazione...
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