N. 37 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 aprile 2011

Ricorso della Provincia autonoma di Trento (cod. fisc.

00337460224), in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale 15 aprile 2011, n. 763 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 27509 del 18 aprile 2011 (doc. 2), rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale rogante della Provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (cod. fisc.

FLCGDM45C06L736E) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (cod. fisc.

PDRNCL56R01G428C) dell'Avvocatura della Provincia di Trento e dall'avv. Luigi Manzi (cod. fisc. MNZLGU34E15HSO1Y) di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via Confalonieri, n. 53;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, pubblicata nel S.O. n. 53 alla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011, per violazione:

dell'art. 79, comma 2, e dell'art. 104, comma 1, dello Statuto speciale;

del d.lgs. n. 268/1992;

dell'art. 2, comma 106, legge n. 191/2009;

del principio di leale collaborazione.

Fatto L'autonomia finanziaria della Provincia autonoma di Trento e' disciplinata dal Titolo VI dello Statuto speciale. Tuttavia, l'art.

104 dello stesso Statuto stabilisce che fermo quanto disposto dall'articolo 103, che disciplina la normale procedura di modifica dello Statuto con legge costituzionale, 'le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province'.

In altre parole, la parte finanziaria dello Statuto speciale puo' essere modificata con legge ordinaria, purche' vi sia l'accordo della Regione e delle Province autonome. Questa procedura semplificata (ma pur sempre speciale) e' stata applicata di recente, per meglio armonizzare la speciale autonomia della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con le esigenze della situazione finanziaria dello Stato italiano, anche nel quadro degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea, e per tenere conto delle esigenze di solidarieta' derivanti anche dalla attuazione del 'federalismo fiscale', quale prefigurato dalla legge di delega n. 42 del 2009.

Le modifiche hanno formato oggetto di uno specifico accordo tra lo Stato, la Regione e le Province autonome (l'Accordo di Milano del novembre 2009) e sono state adottate, appunto, con la procedura di cui all'art. 104 dello stesso Statuto speciale, attraverso l'art. 2, commi da 107 a 125, della legge n. 191 del 2009.

La...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT