N. 35 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 aprile 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 2010, ricorrente;

Contro la Regione Sardegna, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Cagliari al viale Trento n.

69, intimata;

Per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale dell'art.

3 della legge della Regione Sardegna del 7 febbraio 2011, n. 6, pubblicata nel B.U.Sardegna del 18 febbraio 2011, n. 5, recante 'Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 12, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attivita' commerciali) e norme sul trasferimento delle attivita')', nella parte in cui introduce l'art. 15-bis, comma 4, nella l.r. Sardegna n. 5 del 2006;

Per violazione dell'art. 117, primo comma, cost. e dell'art. 3

L.C. 26 febbraio 1948, n. 3; dell'art. 117, secondo comma, lett. e),

Cost, e dell'art. 41 Cost.

F a t t o La Regione Sardegna ha emanato la legge regionale 7 febbraio 2001, n. 6, pubblicata sul B.U. Sardegna del 18 febbraio 2011, n. 5, recante 'modifiche all'art. 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 12, della l.r. 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attivita' commerciali) e norme sul trasferimento delle attivita''.

L'art. 3 di tale legge modifica la 1.r. n. 5 del 2006, introducendo dopo l'art. 15, che riguarda la disciplina del commercio su aree pubbliche, l'art. 15-bis, rubricato: 'Trasferimento dell'attivita' commerciale'. In particolare, il quarto comma del predetto art. 15-bis della 1.r. n. 5/2006, introdotto dall'articolo 3 della legge in esame, prevede che la cessione dell'attivita' per atto tra vivi non puo' essere effettuata prima che siano decorsi tre anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' stessa.

Questa disposizione si espone a censure di illegittimita' costituzionale.

Giova premettere che in base al disposto dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, che ha modificato il titolo V della Costituzione, alla Regione Sardegna, cosi' come alle altre Regioni a statuto...

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