N. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 aprile 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la regione Molise, in persona del Presidente della giunta pro tempore per la declaratoria di incostituzionalita' degli art. 30, comma 4, 53, comma 4, e 67, comma 1, del nuovo Statuto della regione Molise, approvato, in prima lettura, con deliberazione n. 184 in data 19 luglio 2010, confermato in seconda lettura con deliberazione in data 22 febbraio 2011, pubblicata nel B.U.R. n. 7 - Supplemento speciale - del 2 marzo 2011, giusta delibera del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011.

Il nuovo statuto della regione Molise contiene talune disposizioni che si pongono in contrasto con i precetti costituzionali di cui agli artt. 117, comma 2, lett. l); 117, comma 5; 121, comma 2-3, e 123 della Costituzione, come andiamo ad argomentare in dettaglio.

  1. - Art. 30, comma 4. La norma prevede che le commissioni consiliari permanenti, al fine di svolgere la funzione di 'vigilanza' sull'andamento dell'amministrazione regionale, 'Possono altresi' convocare funzionari dell'amministrazione regionale e degli enti dipendenti i quali, in seduta pubblica, sono esonerati dal segreto d'ufficio'.

    Tale disposizione si pone in contrasto con la disciplina statale in materia di segreto d'ufficio.

    Nel campo sostanziale, ricordiamo la normativa generale di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 [Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato] e, fra le tante, le disposizioni specifiche per il pubblico impiego di cui all'art. 15 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'art. 28 legge n. 241/1990, l'art. 24, comma 1, lett.

    1. della stessa legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, l'art. 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 [Norme per la tutela della concorrenza e del mercato], l'art. 43 della D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali].

    Nel campo penale, l'art. 326 codice penale, l'art. 240 codice di procedura penale.

    E' evidente che la disposizione regionale oggetto di censura invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale ed esula dalla competenza statutaria della regione.

    Peraltro, la norma statutaria viola nel merito la richiamata disciplina generale sia perche' pone delle eccezioni al principio di cui...

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