N. 28 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 marzo 2011 - 24 aprile 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Sardegna, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la declaratoria di incostituzionalita' in parte qua, degli artt. 3 e 7 della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, pubblicata nel B.U.R. n. 3 del 29 gennaio 2011, avente ad oggetto 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011)', giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 10 marzo 2011.

La legge della Regione Sardegna 19 gennaio 2011 n. 1 detta le disposizioni finanziarie per la redazione dei bilanci della Regione ma contiene talune disposizioni che violano principi costituzionali ed eccedono dalle competenze regionali ed invadono quelle statali nelle materie oggetto degli articoli 3 e 7 come andiamo ad argomentare in dettaglio.

  1. Art. 3.

    1.1 La norma reca 'Misure a favore dei comuni montani' ed al fine di ridurre diseconomie nella loro gestione prevede, in presenza di determinate caratteristiche del territorio montano, la concessione di un contributo, nella forma del credito d'imposta, in favore delle imprese aventi sede legale e unita' operativa ubicata nei comuni montani della Sardegna individuati dalla Regione ai sensi della l.

    reg. n. 12/2005.

    Il contributo e' pari al 20% delle imposte sui rediti ed IRAP effettivamente pagate nel corso dell'anno 2011 a titolo di acconto, saldo o versamento periodico, fino ad un importo massimo di € 10.000,00 per ciascun beneficiario.

    Il medesimo articolo prevede che la Giunta regionale determini, con propria deliberazione, le condizioni, i limiti e le modalita' di applicazione del beneficio.

    1.2 La disposizione viola, in primo luogo, l'art. 117, comma 1,

    Cost. in riferimento ai principi comunitari quali espressi, in particolare, dall'art. 56 TFUE (gia' art. 49 TCE) e seguenti disposizioni del Titolo III, Capo 3, e dagli art. 63-64 TFUE (gia' artt. 56-57 TCE) sulla libera circolazione dei servizi e dei capitali.

    La concessione di crediti di imposta costituisce pratica discorsiva del mercato, qualora non preventivamente autorizzata dalla Commissione europea, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (v. ex plurimis sent. 10 marzo 2005, C39/04; sent. 6 marzo 2007, C- 292/04; sent. 7 settembre 2004, C-319/02); pertanto, la Regione Sardegna non poteva concedere quegli aiuti senza conseguire la preventiva autorizzazione della Commissione, con conseguente violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. da parte della norma oggetto di censura.

    A conferma, si richiama la sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 2010 n. 123.

    1.3 La disposizione viola, poi, l'art. 117, secondo comma, lett.

    e), Cost., in combinato disposto con il terzo e quarto comma dello stesso art. 117 e con l'art. 119 Cost. perche' interviene con una norma generale di carattere tributario senza averne i poteri ed in relazione a tributi statali.

    In particolare, le Regioni non possono legiferare in materia tributaria 'in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale' (Corte cost. nn.

    123/2010, 102/2008, 37/2004) ne', tanto meno, possono 'istituire e disciplinare tributi propri aventi gli stessi presupposti dei tributi dello Stato' ne' 'legiferare su tributi esistenti...

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