N. 26 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 marzo 2011

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, per la declaratoria di incostituzionalita' degli articoli 11, 16, 36, 47, 55, 63, 75, 76 della legge regionale 10 gennaio 2011 n. 1, pubblicata nel B.U.R. n. 6 del 14 gennaio 2011, avente ad oggetto 'Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011', giusta delibera del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2011.

La legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011 n. 1 detta le disposizioni finanziarie per la redazione dei bilanci della Regione ma contiene talune disposizioni che eccedono dalle competenze regionali ed invadono quelle statali nelle materie oggetto degli articoli 11, 16, 36, 47, 55, 63, 75, 76 come andiamo ad argomentare in dettaglio.

  1. - Art. 11. La norma prevede disposizioni in materia di erogazione di compensi per lavoro straordinario effettuati nell'ambito dell'emergenza terremoto.

    In particolare il comma 1 dispone che al personale con contratto dl collaborazione coordinata e continuativa appartenente alla protezione Civile della Regione Abruzzo e agli Enti strumentali della Regione impegnato, nell'anno 2010, presso le Strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e, nell'anno 2010, presso la Struttura per la Gestione dell'Emergenza, e' riconosciuto il compenso previsto per le prestazioni aggiuntive rese nell'ambito delle disposizioni speciali per la gestione dell'emergenza post sisma. Il comma 2 prevede che i suddetti compensi sono rimborsati alla Regione dalla Struttura per la Gestione dell'Emergenza e sono erogati dalla Direzione regionale competente in materia di Risorse umane e strumentali della Giunta regionale, d'intesa con la stessa Struttura per la Gestione dell'emergenza. Infine, il comma 3 autorizza la Giunta regionale a disporre con provvedimento amministrativo le variazioni dl bilancio ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3 del 2002, per l'iscrizione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo.

    1.1. - Cosi disponendo il legislatore regionale eccede dalla propria competenza ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia.

    Per vero, all'esito del sisma verificatosi nel territorio abruzzese il 6 aprile 2009 e' stato deliberato lo stato di emergenza (vigente fino al 31 dicembre 2011) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992 e sono state emanate le correlate ordinanze di protezione civile, ai sensi del richiamato articolo 5, comma 2. Tali provvedimenti disciplinano le attivita' del Commissario delegato per lo svolgimento delle attivita' di soccorso, ricostruzione e ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata appostando le relative risorse finanziarie che, percio', sono esclusivamente vincolate al soddisfacimento delle iniziative previste nei provvedimenti emergenziali.

    Si consideri, poi, che l'emanazione dei detti provvedimenti emergenziali e' avvenuta d'intesa con l'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e che la funzione di Commissario delegato di protezione civile attualmente e' rivestita dal Presidente della Regione Abruzzo.

    Occorre, inoltre, evidenziare che in relazione all'evento calamitoso in questione e' stato emanato anche il decreto legge n. 39 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, nel quale oltre alle misure per fronteggiare gli esiti del sisma sono specificamente stanziate risorse statali anch'esse esclusivamente destinate al soddisfacimento delle esigenze previste e disciplinate dal richiamato provvedimento di legge. Il medesimo decreto legge, inoltre, all'articolo 1, comma 1, dispone che le ordinanze di protezione civile emesse per fronteggiare l'emergenza sismica in questione sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda gli aspetti di carattere fiscale e finanziario.

    La norma regionale in esame prevede la corresponsione di compensi per lavoro straordinario per gli anni 2009 e 2010 al personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato dalla Regione o dai suoi Enti strumentali e prevede, altresi', che gli oneri derivanti dal pagamento di tali compensi 'sono rimborsati alla Regione dalla Struttura per la gestione dell'emergenza' (articolo 11).

    Premesso che la Struttura per la gestione dell'emergenza e' identificabile con l'attuale struttura commissariale istituita ai sensi delle ordinanze di protezione civile vigenti, si rappresenta che i compensi al personale assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono posti espressamente a carico dei fondi della Regione Abruzzo sia per l'anno 2009 che per l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 dell'ordinanza di protezione civile n.

    3833 del 2009.

    1.2 - In disparte ogni valutazione in merito alla natura retroattiva della norma regionale, deve evidenziarsi che il rimborso in questione viene ad incidere su fondi di pertinenza statale vincolati alla realizzazione di interventi per l'emergenza in Abruzzo, sicche' in tal modo si realizza una distrazione di tali risorse (la cui destinazione e' stata oggetto di intesa da parte dell'Amministrazione regionale) mediante atto unilaterale della Regione e per scopi diversi rispetto a quelli definiti dalla legge e dalle ordinanze di protezione civile. In tal modo si sostanzia non solo la violazione dei principi di leale collaborazione, di non contradditorieta' e di ragionevolezza, secondo l'art. 120 Cost., ma anche dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione.

    Per quanto attiene ai primi tre aspetti appare evidente come l'intervento regionale sia viziato sotto il profilo della congruenza tra il fine che si intenderebbe perseguire con lo schema normativo adottato dalla Regione (corresponsione di compensi per lavoro straordinario) ed i mezzi apprestati per il suo soddisfacimento (fondi statali vincolati alla salvaguardia ed al ripristino di beni ed interessi della collettivita' colpita dal sisma), privando, in tal modo, la legge regionale della necessaria intima coerenza atta ad assicurare per i provvedimenti legislativi, anche regionali, la conformita' al principio costituzionale della necessita' di esercitare il potere legislativo secondo un coerente apprezzamento del fine da perseguire e del mezzo idoneo al suo raggiungimento.

    In particolare, le statuizioni normative sopra riportate appaiono del tutto contraddittorie laddove si faccia riferimento alla situazione di fatto che le stesse intendono disciplinare.

    Infatti, con specifico riferimento alle ordinanze di protezione civile emanate - di concerto, si ribadisce, con il Ministero dell'economia e delle Finanze, per quanto attiene agli aspetti fiscali e finanziari - per disciplinare l'emergenza in questione, la Regione ha esplicitamente manifestato il proprio assenso in ordine alla ripartizione dei relativi oneri finanziari tra Stato e Regione.

    Pertanto, appare quanto mai contraddittorio che l'organo regionale da un lato manifesti il proprio concordamento in sede governativa e, dall'altro lato, con successivo provvedimento normativo vada a incidere negativamente sulle risorse finanziarie a tale scopo concordemente destinate.

    D'altronde, ad ulteriore conforto della fondatezza delle superiori tesi, merita rilevare come nel caso in esame le norme regionali oggetto di censura ben possano ascriversi alla categoria delle c.d. leggi provvedimento - essendo prive delle caratteristiche tipiche della generalita' ed astrattezza e ricorrendo, al contrario, la caratteristica di incidere su situazioni e soggetti determinati e che, pertanto, come e' dato evincere da giurisprudenza costituzionale conforme, il sindacato costituzionale in merito all'esercizio della discrezionalita' del legislatore, sotto i due pregnanti profili della non arbitrarieta' e della ragionevolezza delle scelte, puo' nel caso di specie assumere...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT