N. 19 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Puglia (c.f. 80017210727) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale:

1) degli artt. 11, commi 3, 4 e 5, 2) art. 13, commi 1 e 2, 3) art. 37;

4) art. 46;

5) art. 51;

6) art. 54, della Legge della Regione Puglia n.19 del 31 dicembre 2010, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 195 del 31 dicembre 2010, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia', come da delibera del Consiglio dei ministri in data 23 febbraio 2011.

Fatto In data 31 dicembre 2010 e' stata pubblicata, sul n.195 del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BUR), la Legge Regionale n. 19 del 31 dicembre 2010, con la quale sono state poste 'Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013'.

Giova precisare che l'approvazione delle disposizioni oggetto della presente impugnazione fa seguito alla emanazione, da parte della regione Puglia di altre due leggi regionali Puglia, la n.

11/2010 e la n. 12/2010 del 24 settembre 2010 (pubblicate sul BUR n.

149 del 27-9-2010), con le quale sono state stabilite - tra l'altro misure relative alla copertura finanziaria, nonche' al piano di rientro del disavanzo regionale.

In particolare, La Legge regionale della Puglia del 24 settembre 2010, n. 11 contiene 'Norme per la copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR)' e quella n. 12/2010 gli 'Adempimenti che la regione Puglia pone in essere con riferimento al piano di rientro dal disavanzo sanitario 2010-2012'.

Il Governo, cosi' come si vedra' meglio in seguito, ha proposto due ricorsi davanti a codesta Corte costituzionale contro le due leggi regionali citate, attualmente pendenti.

Al fine di ricostruire, brevemente, le vicende che hanno portato alla emanazione delle disposizioni oggetto della presente impugnativa, giova premettere che la Regione Puglia, a causa del mancato rispetto del Patto di stabilita' interno per gli anni 2006 e 2008, e' stata dichiarata inadempiente dal Tavolo politico istituito a seguito dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e, conseguentemente, non le e' stato consentito l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale a carico dello Stato per quegli stessi anni.

Alla Regione, cosi' come ad altre Regioni, e' stata tuttavia data la possibilita' di recuperare le suddette somme (pari a circa 500 milioni di euro) con l'invio di una proposta di Piano di rientro, da sottoscriversi con Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge n. 311/2004, secondo quanto disposto dalla legge finanziaria 2007 (legge n. 244/2007, art. 2, comma 49). Tale legge infatti prevede la possibilita' per le Regioni che non hanno rispettato il Patto di stabilita' interno in uno degli anni precedenti il 2007 di recuperare la quota premiale con la sottoscrizione di un Accordo su un Piano di rientro dai disavanzi sanitari.

La Regione Puglia non ha pero' presentato il suddetto Piano che le avrebbe consentito di recuperare la quota per l'anno 2006.

Con la legge finanziaria 2010 (articolo 2, comma 97, della legge n. 191/2009) e' stata concessa una ulteriore dilazione alle regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere entro il 31 dicembre 2009, il suddetto Accordo (ivi compresa la Regione Puglia), prevedendo l'invio di una proposta di piano entro il 30 aprile 2010, da sottoscriversi entro il termine ultimo del 30 luglio, pena la perdita definitiva della competenza.

Le varie proposte di Piano inviate dalla Regione sono state esaminate e valutate dall'apposito gruppo tecnico interistituzionale, e in data 4 agosto 2010, sono state ritenute dal Consiglio dei Ministri non adeguate ed inidonee a riorganizzare e riqualificare il servizio sanitario regionale.

Cosi' stando le cose, con nota congiunta del 4 agosto 2010 i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per i rapporti con le regioni, hanno subordinato la sottoscrizione dell'Accordo:

alla sospensione della efficacia delle leggi regionali Puglia n.

4 del 2010 (Norme urgenti in materia di sanita' e servizi sociali') e della l. r. n. 27 del 2009 (Servizio sanitario regionale - assunzioni e dotazioni organiche) - per le quali il Governo (nelle sedute del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2010 e del 22 gennaio 2010) ha deliberato altra impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale;

alla sospensione delle misure attuative delle dette leggi regionali;

alla redazione di un Piano di rientro avente determinati contenuti specificati nella nota stessa;

alla necessita', per la Regione, di non emanare ulteriori provvedimenti, anche legislativi, riguardanti la medesima materia oggetto delle citate leggi regionali n. 4/2010 e n. 27/2009.

Come sopra precisato, avverso le dette leggi regionali n. 11/2010 e n. 12/2010 il Governo ha proposto altra impugnazione davanti a codesta ecc.ma Corte costituzionale, attualmente pendente, in particolare, nella parte in cui prevede la cessazione dell'efficacia delle disposizioni in essa contenute, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo per il rientro dal disavanzo sanitario nei termini previsti.

La Regione Puglia , con le disposizioni di cui alla L.R. n. 19 del 31 dicembre 2010 e' ora nuovamente intervenuta deliberando alcune misure economico-finanziarie necessarie per il recupero del disavanzo senza, peraltro, tenere conto delle previsioni ne' dell'Accordo Stato-Regioni del 29 novembre 2010, ne' del Piano di rientro del disavanzo allegato al suddetto Accordo.

Alcune delle disposizioni contenute nella detta legge regionale, e in particolare, gli artt. 11, commi 3, 4 e 5, art. 13, commi 1 e 2, art. 37, art. 46, art. 51 e art. 54 , eccedono dalle competenze regionali, violano precise previsioni costituzionali e sono illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; devono pertanto essere impugnate con il presente atto affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di Diritto

1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 3, 4 e 5

L'art. 11 della L.R. Puglia n. 19/2010 che contiene le disposizioni relative agli adempimenti previsti per l'attuazione dell'Accordo...

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