N. 16 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Contro Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 11, comma 1; 14; 15; 16 comma 1 e comma 5;

18; 29; 46; 49; 50 della legge regionale della Regione Calabria del 29 dicembre 2010, n. 34, pubblicata nel BUR n.24 del 31 dicembre 2010 della Regione Calabria, recante provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Art. 3 comma 4, della legge regionale n. 8/2002.

La legge regionale della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 contiene il provvedimento generale recante norme in materia di tipo ordinamentale e procedurale,collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011.

La predetta legge al titolo I detta disposizioni di carattere finanziario, nei successivi titoli detta disposizioni in materia di personale della regione (titolo II), in materia di entrate e tributi regionali (titolo III ), in materia sanitaria (titolo IV), le modifiche ed integrazioni alle leggi regionali vigenti (titolo V) e infine ulteriori diposizioni di carattere ordinamentale (titolo VI).

Nel titolo I in particolare tra le disposizioni di carattere finanziario il legislatore regionale disciplina all'art. 11 la partecipazione della Regione Calabria alla societa' 'Progetto Magna Grecia' A. Piu' precisamente, al primo comma stabilisce che 'La Giunta regionale e' autorizzata a promuovere e perfezionare mediante la stipula di tutti gli atti che si rendono necessari all'uopo la costituzione di una societa' in house, a capitale interamente pubblico, con partecipazione maggioritaria della Regione Calabria allo scopo di valorizzare e provvedere alla gestione unitaria ed integrata del patrimonio archeologico calabrese'.

La disposizione dell'art. 11, comma 1 della legge sopra riportata appare costituzionalmente illegittima, sotto i profili che verranno ora evidenziati, per i seguenti Motivi 1. Violazione dell'art. 117, comma 2, lettere g) ed s) e comma 3

Cost.

1.1. L'art. 11, comma 1 della normativa in esame prevede la costituzione ad opera della Regione di una societa' in house 'allo scopo di valorizzare e provvedere alla gestione unitaria ed integrata del patrimonio archeologico calabrese'.

Come e' noto l'art. 117 comma 2 lettera g) della Costituzione dispone la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e alla lettera s) in materia di tutela dei beni culturali.

La previsione operata dalla legge regionale in esame della costituzione di una societa' in house per la gestione 'unitaria ed integrata' del patrimonio archeologico calabrese contrasta in modo evidente con l'art. 117 comma 2 lett. g) ed s) in quanto inserisce nell'organizzazione, che deve essere esclusivamente statale, finalizzata alla tutela dei beni culturali, un elemento del tutto estraneo quale una societa' regionale a capitale interamente pubblico.

La tutela dei beni culturali consiste infatti nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attivita' dirette ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. La predetta funzione di tutela e' attribuita dall'art.

117, comma 2, lett. s) Cost. in via esclusiva alla competenza statale ed e' esercitata dal Ministero per i beni e le attivita' culturali in tutte le sue articolazioni, in particolare in sede regionale dalle Soprintendenze che curano la gestione, i restauri, la manutenzione e la fruizione dei beni culturali.

Cio' significa che la previsione operata autonomamente dalla Regione Calabria di costituire una societa' che 'provvede alla gestione unitaria ed integrata del patrimonio calabrese', cioe' funzioni di tutela del patrimonio archeologico calabrese, si pone in contrasto con la tutela unitaria del patrimonio culturale attribuita in via esclusiva al legislatore nazionale.

L'art. 11 contrasta peraltro anche con l'art. 117 comma 3 in relazione agli artt. 112 e 115 d.lgs. n. 42/2004.

L'art. 117 comma 3 prevede tra le materie di legislazione concorrente la 'valorizzazione ' dei beni culturali.

Al riguardo il d.lgs. n. 42/04 con gli artt. 112 (in particolare, comma 4) e 115 dispone che lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni culturali e che le attivita' di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica siano gestite in forma diretta, per mezzo delle strutture organizzative interne alle amministrazioni, o indiretta, tramite concessioni a terzi.

La valorizzazione peraltro, quando non effettuata direttamente dallo Stato, viene collegata dalle predette disposizioni ad accordi o intese stipulati tra lo Stato e gli altri enti pubblici.

Anche nella denegata ipotesi di volere considerare che la costituzione della societa' in house sia stata prevista dalla Regione Calabria al solo fine della valorizzazione del patrimonio archeologico calabrese, la norma in esame contrasta dunque con 1'art.

117, comma 3 Cost. perche' prevede autonomamente, senza alcuna forma di cooperazione con lo Stato, la costituzione di una societa' in house della quale non sono precisati neanche i compiti.

2. La legge regionale n. 34/2010 in esame al titolo II dispone in materia di personale e in particolare all'art. 14 dispone in materia di personale A.Fo.R. (Azienda forestale regionale).

L'art. 14 prevede che nelle more dell'attuazione della legge regionale n. 9/2007, che ha disciplinato il trasferimento alla Regione dei dipendenti addetti ai servizi amministrativi A.Fo.R, 'la Giunta regionale e' autorizzata a coprire i posti vacanti della dotazione organica disponendo in sede di programmazione triennale dei fabbisogni, prioritariamente e progressivamente, il trasferimento nel proprio ruolo organico dei dipendenti A.Fo.R gia' in servizio presso gli uffici regionali alla data di pubblicazione della presente legge, dando precedenza al personale che possiede maggiore anzianita' di servizio presso gli uffici regionali, nel rispetto della disciplina in materia contenuta nell'art. 30 del decreto legislativo n.

165/2001'.

L'art. 14 appare costituzionalmente illegittimo, sotto i profili che verranno ora evidenziati, per i seguenti Motivi

Violazione dell'art. 97 Cost.

La legge n. 9/2007...

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