N. 13 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Lombardia in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 3, comma 2; e 14 e, in particolare, dei commi 3, 7, 8, 9 e 10 del medesimo articolo della Legge Regionale Lombardia n. 19 del 23 dicembre 2010, recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione) - Collegato 2011', pubblicata nel B.U.R.

n. 52 del 27 dicembre 2010, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2011.

Con la Legge Regionale n. 19 del 23 dicembre 2010, che consta di quindici articoli, la Regione Lombardia ha emanato le disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34.

E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Lombardia abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti Motivi

1) L'art. 3, comma 2, della Legge Regione Lombardia n. 19/2010 viola l'articolo 117, comma 2, lett. l), della Costituzione.

L'art. 3, comma 2, della Legge Regione Lombardia n. 19/2010 modifica l'art. 25, comma 6, della Legge Regione Lombardia 7 luglio 2008 n. 20, sostituendolo interamente, e dispone, in particolare, che le economie risultanti dalla riduzione dell'organico complessivo della dirigenza possono essere destinate alle valorizzazioni delle posizioni organizzative in aggiunta alle risorse annualmente stanziate ai sensi del vigente CCNL di comparto.

Va rilevato, al riguardo, che tale materia e' riservata alla contrattazione collettiva e, pertanto, la disposizione regionale sipone in contrasto con le norme contenute nel Titolo III (dall'art.

40 all'art. 50) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le quali indicano le procedure da seguire in sede di contrattazione collettiva, nonche' l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale.

Cosi' disponendo, il legislatore regionale eccede, quindi, dalla propria competenza e invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile riconosciuta dall'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione.

2) L'art. 14, comma 3, della Legge Regione Lombardia n. 19/2010 viola l'articolo 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.

L'art. 14 della...

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